Art. 161 c.c. Riferimento generico a leggi o agli usi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.