Art. 164 c.c. Simulazione delle convenzioni matrimoniali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

2. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.