Art. 166-bis c.c. Divieto di costituzione di dote
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
1. È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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