Art. 1439 c.c. Dolo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
2. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1439 c.c. disciplina il dolo come vizio del consenso, cioè l’inganno con cui un contraente induce l’altro a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso. A differenza dell’errore spontaneo, l’errore provocato dal dolo nasce da un’attività altrui volta a falsare la rappresentazione della realtà: per questo la legge non richiede che l’errore sia riconoscibile, perché chi ha ingannato non merita la tutela dell’affidamento, né che cada su uno degli elementi elencati dall’art. 1429 c.c.
La norma tutela la libertà e la consapevolezza della scelta negoziale e, al tempo stesso, delimita l’area dell’invalidità: rileva soltanto il dolo determinante, mentre quello che incide sulle sole condizioni del contratto è regolato dall’art. 1440 c.c. e dà luogo al risarcimento. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma richiede tre elementi:
Il secondo comma regola il dolo del terzo: se i raggiri provengono da un soggetto estraneo al contratto, l’annullamento è possibile solo se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. La regola si distingue da quella della violenza, che rileva anche se esercitata da un terzo all’insaputa della controparte (art. 1434 c.c.): la differenza esprime la tutela dell’affidamento del contraente estraneo all’inganno.
Gli effetti sono quelli dell’annullabilità: il contratto produce effetti finché non sia annullato con sentenza costitutiva su domanda del contraente ingannato (art. 1441 c.c.), entro cinque anni dalla scoperta del dolo (art. 1442 c.c.).
Profili applicativi
La casistica tipica riguarda le compravendite di autoveicoli con contachilometri alterato, le cessioni d’azienda o di partecipazioni con situazione patrimoniale occultata, le vendite immobiliari con irregolarità urbanistiche taciute e i contratti finanziari presentati in modo fuorviante.
Il punto più delicato è il dolo omissivo. Il mero silenzio o la reticenza su circostanze di interesse della controparte non bastano: occorre che l’inerzia si inserisca in un comportamento complessivo, preordinato con malizia o astuzia a realizzare l’inganno. Il giudizio va condotto in relazione alle circostanze e alle qualità della vittima, poiché il raggiro deve essere idoneo a sorprendere una persona di normale diligenza: l’affidamento fondato sulla negligenza non riceve tutela.
Occorre poi distinguere il dolo dall’inadempimento: le condotte successive alla conclusione del contratto, come la fatturazione di prestazioni non eseguite o il pagamento con assegni falsi, attengono all’esecuzione e possono fondare la risoluzione o il risarcimento, non l’annullamento. Sul piano probatorio, chi agisce deve dimostrare i raggiri, l’errore e il nesso causale; la prova può essere anche presuntiva. Errore frequente è chiedere l’annullamento senza proporre in via subordinata il risarcimento per dolo incidente o i rimedi contrattuali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1439 c.c. va letto con l’art. 1427 c.c., che colloca il dolo tra i vizi del consenso, con l’art. 1440 c.c. sul dolo incidente e con gli artt. 1428-1433 c.c. sull’errore, di cui il dolo costituisce una forma qualificata. L’azione segue gli artt. 1441-1446 c.c.; i terzi acquirenti di buona fede sono protetti dall’art. 1445 c.c. Regole speciali valgono per il matrimonio (art. 122 c.c.), il testamento (art. 624 c.c.) e la donazione (art. 787 c.c.). La condotta ingannevole nelle trattative può fondare anche responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) e, se integra la truffa (art. 640 c.p.), il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.). Nei contratti con i consumatori concorrono le norme sulle pratiche commerciali ingannevoli del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).