Art. 1436 c.c. Violenza diretta contro terzi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
2. Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.