Art. 1430 c.c. Errore di calcolo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.