Art. 1428 c.c. Rilevanza dell’errore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
1. L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1428 c.c. fissa le condizioni alle quali l’errore, primo dei vizi del consenso elencati dall’art. 1427 c.c., consente di annullare il contratto. L’errore è una falsa o mancata rappresentazione della realtà che induce la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso. Poiché chiunque contragga può sbagliare, e l’errore resta di regola nella sfera di chi vi incorre, la legge ne limita la rilevanza a due requisiti cumulativi: l’essenzialità e la riconoscibilità.
La scelta del codice del 1942 privilegia l’affidamento: l’annullamento è ammesso solo se l’altro contraente, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell’errore, e dunque non merita di conservare un vantaggio fondato sullo sbaglio altrui. Il testo non ha subito modifiche.
Contenuto della disposizione
Non è invece richiesto che l’errore sia scusabile: la negligenza di chi sbaglia non preclude l’annullamento, perché il legislatore ha spostato l’attenzione dalla posizione dell’errante a quella della controparte. L’annullamento non spetta, peraltro, se la controparte offre di eseguire il contratto in modo conforme al contenuto e alle modalità che l’errante intendeva concludere (art. 1432 c.c.).
Profili applicativi
Il requisito della riconoscibilità perde rilievo nel caso di errore comune, quando entrambe le parti hanno contrattato sulla base della medesima falsa rappresentazione, ad esempio ritenendo agricolo un terreno in realtà edificabile o autentica un’opera d’arte che non lo è. Poiché la riconoscibilità tutela l’affidamento del contraente immune da errore, essa non ha ragione d’essere quando entrambi sono in errore: il contratto è annullabile su domanda di ciascuno, a prescindere dalla possibilità di riconoscere l’errore altrui.
Sul piano probatorio, l’onere di dimostrare essenzialità e riconoscibilità grava su chi chiede l’annullamento; l’accertamento è di fatto e spetta al giudice di merito. Nel valutare la domanda il giudice deve verificare entrambi i requisiti: è erroneo respingerla perché l’errore era imputabile alla parte che lo invoca, così come accoglierla accertando l’essenzialità senza indagare la riconoscibilità. Errore difensivo frequente è dedurre come errore una semplice delusione delle aspettative economiche, che non è vizio del consenso ma rischio d’impresa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1428 c.c. rinvia, per l’essenzialità, all’art. 1429 c.c. e, per la riconoscibilità, all’art. 1431 c.c. Gli artt. 1430 e 1433 c.c. estendono la disciplina all’errore di calcolo, che dà luogo a semplice rettifica salvo che abbia inciso sulla quantità essenziale, e all’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione (errore ostativo). L’art. 1432 c.c. consente alla controparte di evitare l’annullamento offrendo l’esecuzione conforme alla volontà dell’errante. Quando l’errore è provocato da raggiri, si applica l’art. 1439 c.c. sul dolo, senza necessità di riconoscibilità. In materia di vendita l’errore sulle qualità può concorrere con la garanzia per vizi e mancanza di qualità (artt. 1490 e 1497 c.c.). Regole proprie valgono per la transazione, non annullabile per errore di diritto sulle questioni controverse (art. 1969 c.c.).