Art. 1428 c.c. Rilevanza dell’errore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1428 c.c. fissa le condizioni alle quali l’errore, primo dei vizi del consenso elencati dall’art. 1427 c.c., consente di annullare il contratto. L’errore è una falsa o mancata rappresentazione della realtà che induce la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso. Poiché chiunque contragga può sbagliare, e l’errore resta di regola nella sfera di chi vi incorre, la legge ne limita la rilevanza a due requisiti cumulativi: l’essenzialità e la riconoscibilità.

La scelta del codice del 1942 privilegia l’affidamento: l’annullamento è ammesso solo se l’altro contraente, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell’errore, e dunque non merita di conservare un vantaggio fondato sullo sbaglio altrui. Il testo non ha subito modifiche.

Contenuto della disposizione

  • Essenzialità: l’errore deve cadere su uno degli elementi indicati dall’art. 1429 c.c. (natura o oggetto del contratto, identità o qualità dell’oggetto, identità o qualità della persona, errore di diritto determinante) e deve essere stato determinante del consenso. Restano esclusi gli errori sui motivi individuali e sulla convenienza economica dell’affare.
  • Riconoscibilità: l’errore deve poter essere rilevato da una persona di normale diligenza, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti, secondo i criteri dell’art. 1431 c.c.

Non è invece richiesto che l’errore sia scusabile: la negligenza di chi sbaglia non preclude l’annullamento, perché il legislatore ha spostato l’attenzione dalla posizione dell’errante a quella della controparte. L’annullamento non spetta, peraltro, se la controparte offre di eseguire il contratto in modo conforme al contenuto e alle modalità che l’errante intendeva concludere (art. 1432 c.c.).

Profili applicativi

Il requisito della riconoscibilità perde rilievo nel caso di errore comune, quando entrambe le parti hanno contrattato sulla base della medesima falsa rappresentazione, ad esempio ritenendo agricolo un terreno in realtà edificabile o autentica un’opera d’arte che non lo è. Poiché la riconoscibilità tutela l’affidamento del contraente immune da errore, essa non ha ragione d’essere quando entrambi sono in errore: il contratto è annullabile su domanda di ciascuno, a prescindere dalla possibilità di riconoscere l’errore altrui.

Sul piano probatorio, l’onere di dimostrare essenzialità e riconoscibilità grava su chi chiede l’annullamento; l’accertamento è di fatto e spetta al giudice di merito. Nel valutare la domanda il giudice deve verificare entrambi i requisiti: è erroneo respingerla perché l’errore era imputabile alla parte che lo invoca, così come accoglierla accertando l’essenzialità senza indagare la riconoscibilità. Errore difensivo frequente è dedurre come errore una semplice delusione delle aspettative economiche, che non è vizio del consenso ma rischio d’impresa.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2025, n. 14869: se l’errore è comune a entrambi i contraenti il contratto è annullabile a prescindere dalla riconoscibilità, che mira a tutelare l’affidamento di una parte immune da errore, esigenza assente quando entrambe hanno dato causa al negozio invalido; la sentenza che aveva negato l’annullamento per difetto di riconoscibilità è stata cassata.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 7 aprile 2025, n. 9141: la scusabilità dell’errore è irrilevante; il giudice non può respingere la domanda o l’eccezione di annullamento per il solo fatto che l’errore sia imputabile alla parte che lo fa valere, ma deve accertarne essenzialità e riconoscibilità.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 11 marzo 2019, n. 6994: occorre accertare una distorta rappresentazione della realtà determinante del consenso e la possibilità per l’altro contraente, con la normale diligenza, di avvedersene; è stato confermato l’annullamento della vendita di un sottotetto le cui caratteristiche costruttive erano del tutto diverse da quelle di progetto.
  • Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2017, n. 24738: nell’errore bilaterale il contratto è annullabile senza necessità di riconoscibilità; quando l’errore è unilaterale, la riconoscibilità si risolve in un’indagine sulla buona fede della controparte e richiede la sola possibilità astratta del riconoscimento.
  • Cassazione civile, sez. II, 25 ottobre 2022, n. 31568: la rilevanza dell’errore esige il duplice requisito dell’essenzialità e della riconoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, e il contraente che lo deduce deve provarli entrambi; è stato confermato il rigetto della domanda di chi aveva venduto come agricolo un terreno parzialmente edificabile, avendo allegato all’atto il relativo certificato urbanistico.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 maggio 2023, n. 12622: l’errore sulla valutazione economica del bene attiene alla sfera dei motivi e al rischio che il contraente assume, e non giustifica l’annullamento; la riconoscibilità è oggetto di apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se ben motivato.

Rapporti con altre norme

L’art. 1428 c.c. rinvia, per l’essenzialità, all’art. 1429 c.c. e, per la riconoscibilità, all’art. 1431 c.c. Gli artt. 1430 e 1433 c.c. estendono la disciplina all’errore di calcolo, che dà luogo a semplice rettifica salvo che abbia inciso sulla quantità essenziale, e all’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione (errore ostativo). L’art. 1432 c.c. consente alla controparte di evitare l’annullamento offrendo l’esecuzione conforme alla volontà dell’errante. Quando l’errore è provocato da raggiri, si applica l’art. 1439 c.c. sul dolo, senza necessità di riconoscibilità. In materia di vendita l’errore sulle qualità può concorrere con la garanzia per vizi e mancanza di qualità (artt. 1490 e 1497 c.c.). Regole proprie valgono per la transazione, non annullabile per errore di diritto sulle questioni controverse (art. 1969 c.c.).