Art. 1429 c.c. Errore essenziale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1429 c.c. definisce l’essenzialità dell’errore, primo dei due requisiti che l’art. 1428 c.c. richiede per l’annullamento del contratto. La norma seleziona gli errori che toccano gli elementi su cui si fonda l’accordo, escludendo quelli che riguardano soltanto le ragioni personali per cui una parte ha deciso di contrarre (i motivi) o le sue valutazioni sulla convenienza dell’affare.
La logica è quella della ripartizione dei rischi: ciascun contraente sopporta le conseguenze delle proprie stime economiche e delle proprie aspettative, mentre può liberarsi dal vincolo quando la falsa rappresentazione investa ciò che il contratto è, il bene che ne costituisce l’oggetto, la persona con cui si contrae o la regola giuridica che ne ha determinato la conclusione. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
L’elenco, che la giurisprudenza considera tassativo, comprende quattro ipotesi.
Profili applicativi
La casistica più ricca riguarda le compravendite immobiliari. L’errore sulla natura edificabile o agricola di un terreno è errore sulla qualità dell’oggetto (n. 2), e non errore di diritto, anche quando derivi dall’ignoranza della disciplina urbanistica, perché la destinazione del fondo ne costituisce una caratteristica reale. Lo stesso vale per i vincoli giuridici che gravano sul bene. Non sono invece qualità essenziali le mere potenzialità ulteriori del bene o circostanze di fatto non oggettivamente esistenti, come la tolleranza di un passaggio concesso per cortesia.
L’errore sul prezzo o sul valore non rientra nell’elenco: chi vende o compra a un prezzo sfavorevole non può ottenere l’annullamento, salvo che l’errore sul valore sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale del bene. Per lo squilibrio economico l’ordinamento prevede il diverso rimedio della rescissione (artt. 1447 e 1448 c.c.), con presupposti propri.
Anche quando l’errore è essenziale, l’annullamento richiede la riconoscibilità (art. 1431 c.c.), salvo che l’errore sia comune ad entrambe le parti: il motivo personale non dichiarato e non percepibile resta irrilevante.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1429 c.c. integra l’art. 1428 c.c. e opera insieme all’art. 1431 c.c. sulla riconoscibilità. L’art. 1430 c.c. regola l’errore di calcolo, che dà luogo a rettifica salvo che abbia determinato un errore sulla quantità essenziale del consenso; l’art. 1433 c.c. estende la disciplina all’errore ostativo nella dichiarazione o nella trasmissione. L’errore indotto da raggiri ricade nell’art. 1439 c.c. Nella vendita l’errore sulle qualità si coordina con la garanzia per vizi e per mancanza di qualità (artt. 1490 e 1497 c.c.) e con la risoluzione per consegna di cosa diversa. Per il valore economico del bene restano i rimedi della rescissione (artt. 1447 e 1448 c.c.). Discipline speciali dell’errore valgono per il matrimonio (art. 122 c.c.), il testamento (art. 624 c.c.), la donazione (art. 787 c.c.) e la transazione (art. 1969 c.c.).