Art. 1381 c.c. Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.