Art. 1375 c.c. Esecuzione di buona fede
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
1. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1375 c.c. chiude il capo V del titolo II del libro quarto, dedicato agli effetti del contratto, e stabilisce in una sola proposizione che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. La norma completa un sistema coerente: la buona fede governa le trattative e la formazione del contratto (artt. 1337 e 1338 c.c.), la sua interpretazione (art. 1366 c.c.), la pendenza della condizione (art. 1358 c.c.) e, con l’art. 1175 c.c., il comportamento di debitore e creditore nel rapporto obbligatorio.
Si tratta di buona fede in senso oggettivo, cioè di una regola di condotta che impone lealtà e correttezza, da tenere distinta dalla buona fede soggettiva, intesa come ignoranza di ledere l’altrui diritto (si pensi al possesso di buona fede ex art. 1147 c.c.). La giurisprudenza ne ha progressivamente rafforzato il fondamento collegandola al dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.: ciascun contraente deve tener conto anche dell’interesse dell’altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma è una clausola generale: non descrive comportamenti determinati ma affida al giudice un parametro elastico da concretizzare caso per caso. Essa opera su più piani:
La violazione della buona fede esecutiva è inadempimento contrattuale: espone alle tutele ordinarie, dal risarcimento del danno (art. 1218 c.c.) alla risoluzione nei casi di importanza non scarsa (art. 1455 c.c.), e può condurre a privare di effetto l’atto abusivamente compiuto.
Profili applicativi
Il terreno elettivo della norma è quello dei contratti di durata e dei rapporti caratterizzati da squilibrio di forza: concessione di vendita, distribuzione, contratti bancari, appalti. Le questioni più ricorrenti riguardano il recesso ad nutum (cioè libero, senza necessità di giusta causa), la revoca improvvisa di affidamenti, il rifiuto di prestazioni accessorie (come il frazionamento di un mutuo), l’esercizio pretestuoso di clausole risolutive o penali.
Sul piano probatorio, chi lamenta la violazione deve allegare e dimostrare la condotta scorretta, il contesto che la rende tale (ad esempio l’affidamento ingenerato da precedenti richieste di investimento) e il danno che ne è derivato. La valutazione della conformità a buona fede è giudizio che applica una norma di legge e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità quanto all’individuazione dei parametri, mentre l’accertamento dei fatti resta riservato al merito. Errore frequente è invocare la buona fede per pretendere dalla controparte comportamenti che vanno oltre l’accessorietà rispetto all’obbligazione pattuita o che snaturano la causa del contratto: la correttezza tutela l’utilità dell’altra parte, ma non la sostituisce nella cura dei propri interessi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1375 c.c. va letto con l’art. 1175 c.c., che impone la correttezza a debitore e creditore, e con l’art. 1374 c.c., che ammette l’integrazione del contratto da parte della legge, degli usi e dell’equità. La buona fede interpretativa (art. 1366 c.c.) e quella precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) completano il quadro, mentre l’art. 1358 c.c. ne fa specifica applicazione alla pendenza della condizione. Sul versante dei rimedi, la norma interagisce con l’art. 1460, comma 2, c.c. sull’eccezione di inadempimento, con gli artt. 1453 e 1455 c.c. sulla risoluzione e con l’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore; nei rapporti con i consumatori si coordina con il controllo sulle clausole vessatorie previsto dagli artt. 33 e seguenti del codice del consumo.