Art. 1375 c.c. Esecuzione di buona fede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1375 c.c. chiude il capo V del titolo II del libro quarto, dedicato agli effetti del contratto, e stabilisce in una sola proposizione che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. La norma completa un sistema coerente: la buona fede governa le trattative e la formazione del contratto (artt. 1337 e 1338 c.c.), la sua interpretazione (art. 1366 c.c.), la pendenza della condizione (art. 1358 c.c.) e, con l’art. 1175 c.c., il comportamento di debitore e creditore nel rapporto obbligatorio.

Si tratta di buona fede in senso oggettivo, cioè di una regola di condotta che impone lealtà e correttezza, da tenere distinta dalla buona fede soggettiva, intesa come ignoranza di ledere l’altrui diritto (si pensi al possesso di buona fede ex art. 1147 c.c.). La giurisprudenza ne ha progressivamente rafforzato il fondamento collegandola al dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.: ciascun contraente deve tener conto anche dell’interesse dell’altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio. Il testo è rimasto immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma è una clausola generale: non descrive comportamenti determinati ma affida al giudice un parametro elastico da concretizzare caso per caso. Essa opera su più piani:

  • funzione integrativa: dalla buona fede discendono obblighi accessori non scritti nel contratto né previsti dalla legge, come quelli di informazione, di protezione, di collaborazione e di consegna della documentazione relativa al rapporto; in questo senso la norma si salda con l’art. 1374 c.c., che indica le fonti di integrazione del contratto;
  • funzione limitativa: la buona fede delimita l’esercizio dei diritti e dei poteri attribuiti dal contratto, anche discrezionali, impedendo che siano usati in modo sproporzionato o per fini diversi da quelli per cui erano stati attribuiti; è qui che si colloca il divieto di abuso del diritto;
  • funzione valutativa: la correttezza è il metro per giudicare condotte previste da altre norme, come il rifiuto di adempiere opposto con l’eccezione di inadempimento, che l’art. 1460, comma 2, c.c. ammette solo se non contrario a buona fede.

La violazione della buona fede esecutiva è inadempimento contrattuale: espone alle tutele ordinarie, dal risarcimento del danno (art. 1218 c.c.) alla risoluzione nei casi di importanza non scarsa (art. 1455 c.c.), e può condurre a privare di effetto l’atto abusivamente compiuto.

Profili applicativi

Il terreno elettivo della norma è quello dei contratti di durata e dei rapporti caratterizzati da squilibrio di forza: concessione di vendita, distribuzione, contratti bancari, appalti. Le questioni più ricorrenti riguardano il recesso ad nutum (cioè libero, senza necessità di giusta causa), la revoca improvvisa di affidamenti, il rifiuto di prestazioni accessorie (come il frazionamento di un mutuo), l’esercizio pretestuoso di clausole risolutive o penali.

Sul piano probatorio, chi lamenta la violazione deve allegare e dimostrare la condotta scorretta, il contesto che la rende tale (ad esempio l’affidamento ingenerato da precedenti richieste di investimento) e il danno che ne è derivato. La valutazione della conformità a buona fede è giudizio che applica una norma di legge e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità quanto all’individuazione dei parametri, mentre l’accertamento dei fatti resta riservato al merito. Errore frequente è invocare la buona fede per pretendere dalla controparte comportamenti che vanno oltre l’accessorietà rispetto all’obbligazione pattuita o che snaturano la causa del contratto: la correttezza tutela l’utilità dell’altra parte, ma non la sostituisce nella cura dei propri interessi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106: correttezza e buona fede rilevano sia per individuare obblighi non espressi sia per bilanciare gli interessi delle parti; integra abuso del diritto l’esercizio di una facoltà con modalità non necessarie e irrispettose della correttezza, che arrechi alla controparte un sacrificio sproporzionato per conseguire risultati diversi da quelli per cui la facoltà era stata attribuita, sicché anche il recesso ad nutum espressamente pattuito è sindacabile dal giudice.
  • Cassazione civile, sez. III, 3 giugno 2020, n. 10549: viola la buona fede il concedente che, dopo aver indotto i concessionari ad assumere nuovi e gravosi impegni di investimento, receda a breve distanza di tempo, frustrando un affidamento incolpevole; la violazione integra inadempimento e obbliga al risarcimento dell’interesse positivo, comprensivo di danno emergente e lucro cessante.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345: la buona fede oggettiva accompagna il contratto in ogni sua fase, si traduce in un dovere di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte e determina in via integrativa il contenuto e gli effetti del contratto, imponendo i comportamenti idonei a preservare gli interessi altrui che non comportino un apprezzabile sacrificio.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23232: la buona fede esprime un dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost., dalla cui violazione può derivare di per sé un danno risarcibile; la banca che ritarda per anni il frazionamento del mutuo senza addurre circostanze concrete che giustifichino il rifiuto risponde dei danni subiti dal mutuatario.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 aprile 2025, n. 8663: non contrasta con la buona fede la banca che, a fronte del mancato pagamento degli interessi di preammortamento, rifiuti il frazionamento opponendo l’eccezione di inadempimento e chieda il rientro e garanzie aggiuntive, poiché il mancato esercizio della risoluzione non implica rinuncia agli altri strumenti di tutela.
  • Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093: tra i doveri derivanti dalla buona fede rientra quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto e al suo svolgimento; nei contratti bancari tale diritto trova fondamento anche nell’art. 119 del testo unico bancario.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 26 settembre 2018, n. 23069: i doveri di correttezza operano entro i limiti dell’interesse proprio, dell’accessorietà rispetto all’obbligazione pattuita e del rispetto della causa contrattuale, e non obbligano il debitore ad avvertire il creditore dell’imminente prescrizione del credito.

Rapporti con altre norme

L’art. 1375 c.c. va letto con l’art. 1175 c.c., che impone la correttezza a debitore e creditore, e con l’art. 1374 c.c., che ammette l’integrazione del contratto da parte della legge, degli usi e dell’equità. La buona fede interpretativa (art. 1366 c.c.) e quella precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) completano il quadro, mentre l’art. 1358 c.c. ne fa specifica applicazione alla pendenza della condizione. Sul versante dei rimedi, la norma interagisce con l’art. 1460, comma 2, c.c. sull’eccezione di inadempimento, con gli artt. 1453 e 1455 c.c. sulla risoluzione e con l’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore; nei rapporti con i consumatori si coordina con il controllo sulle clausole vessatorie previsto dagli artt. 33 e seguenti del codice del consumo.