Art. 1379 c.c. Divieto di alienazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.