Art. 1376 c.c. Contratto con effetti reali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1376 c.c. sancisce il principio consensualistico, uno dei tratti caratterizzanti del diritto privato italiano: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto, l’effetto traslativo si produce per il solo fatto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Non occorrono né la consegna della cosa né il pagamento del prezzo.
La regola, di derivazione francese e già accolta dal codice del 1865, si contrappone ai sistemi, come quello tedesco, nei quali il trasferimento richiede un atto ulteriore e distinto dal contratto obbligatorio. Essa esprime la massima valorizzazione della volontà privata: l’accordo, da solo, è in grado di modificare la titolarità dei diritti. La norma si colloca nel capo V del titolo II del libro quarto, dedicato agli effetti del contratto, ed è immutata dal 1942.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono i seguenti:
Il principio è derogabile e subisce eccezioni. Quando l’oggetto non è una cosa determinata, l’effetto reale è differito: per le cose determinate solo nel genere, al momento dell’individuazione (art. 1378 c.c.); per le cose future, quando vengono a esistenza (art. 1472 c.c.); per le cose altrui, quando il venditore ne acquista la proprietà (art. 1478 c.c.). Le parti possono inoltre posticipare convenzionalmente il trasferimento, come nella vendita con riserva della proprietà (art. 1523 c.c.) o sottoponendolo a condizione.
Profili applicativi
La questione pratica più frequente è la distinzione tra contratto definitivo e contratto preliminare. Poiché il trasferimento discende dal consenso, occorre accertare se le parti abbiano voluto trasferire subito il diritto o soltanto obbligarsi a farlo in futuro. L’indagine riguarda la volontà concreta e non si risolve nel nome dato al documento: né l’uso di espressioni come «vende» o «acquista», né la consegna del bene o il pagamento del prezzo sono di per sé decisivi. Clausole come l’impegno a cancellare un’ipoteca o la previsione di una successiva riproduzione per atto pubblico sono compatibili con l’effetto reale immediato.
Dal momento traslativo dipendono conseguenze rilevanti: il passaggio del rischio del perimento della cosa all’acquirente (art. 1465 c.c.), l’inapplicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità quando il trasferimento si è già compiuto, la disciplina dei rapporti con i creditori e con il fallimento. Errore comune è confondere l’effetto tra le parti con l’opponibilità ai terzi, che per gli immobili e i mobili registrati dipende dalla trascrizione (art. 2644 c.c.) e, per i mobili, dalla regola del possesso di buona fede (art. 1155 c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1376 c.c. è completato dagli artt. 1377 e 1378 c.c., che regolano il trasferimento di una massa di cose e di cose determinate solo nel genere, e trova la sua applicazione tipica nella vendita (art. 1470 c.c.), con le eccezioni della vendita di cose future (art. 1472 c.c.), altrui (art. 1478 c.c.) e con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.). Il rischio segue il trasferimento ai sensi dell’art. 1465 c.c. La forma del consenso è disciplinata dall’art. 1350 c.c.; i conflitti tra più acquirenti dallo stesso autore si risolvono con l’art. 1155 c.c. per i mobili e con gli artt. 2643 e 2644 c.c. per gli immobili. Il preliminare inadempiuto può essere eseguito in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.