Art. 1380 c.c. Conflitto tra più diritti personali di godimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

2. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

3. Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.