Art. 1371 c.c. Regole finali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.

Testo in vigore dal 10 novembre 1944

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1371 c.c. chiude il capo dedicato all’interpretazione del contratto e detta le cosiddette regole finali: criteri di ultima istanza cui il giudice ricorre quando, nonostante l’impiego di tutti i canoni precedenti, il significato del contratto resti oscuro. La norma risponde a un’esigenza pratica ineludibile: il giudice non può rifiutarsi di decidere per l’impossibilità di ricostruire la volontà delle parti, e deve quindi disporre di un criterio residuale che gli consenta comunque di attribuire un senso all’accordo.

Il criterio non guarda più alla volontà dei contraenti, ormai inattingibile, ma alla struttura economica del contratto, distinguendo tra contratti gratuiti e onerosi. Il secondo comma originario, che conteneva un riferimento ai principi dell’ordinamento corporativo, è stato abrogato dal d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287; il testo vigente coincide con il primo comma.

Contenuto della disposizione

La disposizione opera a una condizione e prevede due regole alternative:

  • presupposto: il contratto deve rimanere oscuro dopo l’applicazione di tutte le norme del capo, sia quelle soggettive (artt. 1362-1365 c.c.) sia quelle oggettive (artt. 1366-1370 c.c.);
  • contratti a titolo gratuito: il contratto va inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, poiché chi si impegna senza ricevere un corrispettivo non deve essere esposto a un sacrificio maggiore di quello sicuramente voluto;
  • contratti a titolo oneroso: il contratto va inteso nel senso che realizza l’equo contemperamento degli interessi delle parti, cioè l’equilibrio tra prestazione e controprestazione.

Il carattere doppiamente sussidiario della norma è il suo tratto qualificante: essa presuppone l’insufficienza non solo delle regole soggettive, ma anche di quelle oggettive che la precedono. L’equo contemperamento, inoltre, opera all’interno del medesimo contratto e riguarda le prestazioni che da esso traggono origine.

Profili applicativi

Nella pratica la norma ha applicazione rara, perché la combinazione degli altri criteri consente di regola di attribuire un significato al contratto. Il suo richiamo è però frequente nelle difese, spesso in modo improprio. L’errore più diffuso è invocare l’equo contemperamento per riequilibrare un contratto che si ritiene svantaggioso: l’art. 1371 c.c. è una regola di interpretazione, non uno strumento di revisione, e non consente al giudice di creare diritti e obblighi diversi da quelli previsti dai contraenti o di integrare dall’esterno il loro regolamento, anche quando l’adeguamento apparirebbe in astratto più equo.

Il giudice che fa ricorso alla norma deve dare conto in motivazione del fallimento dei criteri precedenti e del perché la soluzione adottata realizzi il contemperamento. Una motivazione che affermi in astratto un principio e poi giunga a conclusioni opposte senza spiegare il percorso logico è viziata. La regola, infine, è propria dei contratti: non si estende ad atti nei quali manca un conflitto di interessi tra le parti del rapporto, come il testamento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 dicembre 2021, n. 39382: il criterio dell’equo contemperamento ha carattere espressamente supplementare ed è applicabile solo se la volontà delle parti rimane dubbia dopo il ricorso a tutti gli altri criteri; esso non può dilatare il contenuto negoziale né eterointegrare l’assetto voluto dai contraenti, neppure se l’adeguamento appaia idoneo a contemperarne gli interessi.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 4 gennaio 1995, n. 74: la regola del senso meno gravoso per l’obbligato nei contratti gratuiti e dell’equo contemperamento in quelli onerosi si applica solo quando, malgrado l’uso di tutti gli altri criteri, la volontà delle parti resti dubbia.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 3 novembre 1977, n. 4693: alle regole di interpretazione soggettiva e a quelle di interpretazione oggettiva si aggiunge l’art. 1371 c.c., la cui applicazione è doppiamente subordinata all’accertata insufficienza dei criteri che lo precedono.
  • Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 1984, n. 5663: sia il criterio dell’art. 1371 c.c. sia quello della buona fede sono mezzi sussidiari, utilizzabili solo in presenza della concreta impossibilità di identificare la volontà negoziale con l’interpretazione letterale e la ricerca della comune intenzione.
  • Cassazione civile, sez. I, 17 marzo 1978, n. 1346: l’equo contemperamento si applica esclusivamente alle prestazioni che traggono origine dal medesimo contratto, e non a prestazioni previste da contratti distinti, ancorché collegati.
  • Cassazione civile, sez. II, 27 marzo 2002, n. 4373: nell’interpretazione del testamento non trova applicazione il criterio della minore onerosità per l’obbligato, non essendo configurabile un conflitto di interessi tra i soggetti del rapporto successorio.

Rapporti con altre norme

L’art. 1371 c.c. presuppone l’intera sequenza degli artt. 1362-1370 c.c. e ne rappresenta la chiusura. La distinzione tra contratti gratuiti e onerosi riecheggia quella che il codice adotta in materia di responsabilità del debitore (si pensi all’art. 1710 c.c. sul mandato gratuito e all’art. 1768 c.c. sul deposito gratuito), dove la gratuità attenua il rigore della valutazione. L’equo contemperamento non va confuso con i rimedi che incidono sull’equilibrio economico del contratto, come la rescissione (artt. 1447 e 1448 c.c.) o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), né con l’integrazione secondo equità prevista dall’art. 1374 c.c., che opera in assenza di una disciplina pattizia e non per sciogliere un dubbio interpretativo.