Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1366 c.c. stabilisce, in una sola proposizione, che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. È la prima delle regole di interpretazione cosiddetta oggettiva (artt. 1366-1371 c.c.), che non mirano a ricostruire la volontà interiore dei contraenti, ma a fissare il significato che la dichiarazione assume secondo criteri di lealtà e ragionevolezza.

La buona fede qui considerata è quella in senso oggettivo, cioè una regola di correttezza nei rapporti tra le parti, e non lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l’altrui diritto. Il codice la richiama in ogni fase della vicenda contrattuale: nelle trattative (art. 1337 c.c.), nella pendenza della condizione (art. 1358 c.c.), nell’esecuzione (art. 1375 c.c.). Nella fase interpretativa essa tutela l’affidamento che ciascun contraente ripone nel significato della dichiarazione dell’altro: nessuno può pretendere che alle proprie parole sia attribuito un senso riservato, che la controparte non poteva ragionevolmente cogliere. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma impone all’interprete di attribuire al contratto il significato su cui le parti, secondo un criterio di lealtà reciproca e tenuto conto delle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento. Ne derivano alcune conseguenze:

  • sono esclusi i significati unilaterali, che valorizzano l’interesse di una sola parte o corrispondono al convincimento soggettivo di un singolo contraente;
  • è preferita la lettura coerente con la causa concreta dell’accordo, cioè con lo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare;
  • sono respinte le interpretazioni che renderebbero una parte arbitra degli effetti del contratto, consentendole di scegliere a posteriori la soluzione più conveniente.

La buona fede interpretativa va distinta da quella esecutiva dell’art. 1375 c.c.: la prima serve a stabilire che cosa le parti abbiano pattuito, la seconda integra il contenuto delle obbligazioni con doveri di correttezza non espressi. Ne segue che l’art. 1366 c.c. non consente di aggiungere al contratto elementi estranei al consenso, né di correggere un regolamento chiaro solo perché ritenuto squilibrato.

Profili applicativi

Il punto più discusso è la collocazione del criterio nella sequenza ermeneutica. Un orientamento tradizionale lo considera sussidiario, utilizzabile solo quando i criteri soggettivi lascino dubbi sul significato. Un orientamento più recente afferma che la buona fede non è gerarchicamente subordinata, ma rappresenta un passaggio necessario del procedimento interpretativo, da coordinare con la lettura testuale e con l’interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.). In pratica, il giudice che si avvale del criterio deve indicare i dubbi che intende risolvere e motivare perché la lettura prescelta corrisponda all’affidamento di un contraente medio.

Il campo elettivo è quello dei contratti predisposti da una sola parte, come polizze assicurative e contratti bancari, nei quali le clausole ambigue vanno lette tenendo conto delle ragionevoli aspettative dell’aderente; qui il criterio si affianca all’interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.). Errore frequente è invocare la buona fede per ottenere un risultato che contraddice un testo chiaro: il criterio non autorizza a sostituire il giudizio di convenienza del giudice a quello delle parti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 28 marzo 2022, n. 9966: la buona fede interpretativa non è subordinata agli altri criteri ma costituisce un passaggio necessario, volto a escludere significati unilaterali o contrastanti con l’affidamento dell’uomo medio e a ricostruire l’accordo in coerenza con la sua causa concreta; il ricorso è stato rigettato perché si limitava a proporre una lettura alternativa.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 novembre 2023, n. 32458: quale specificazione dei doveri di solidarietà dell’art. 2 Cost., la buona fede opera come criterio di reciprocità che impone di bilanciare gli interessi di entrambi i contraenti e non tollera interpretazioni contrarie alla ragione pratica dell’accordo.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 luglio 2013, n. 17565: la buona fede impone di attribuire alle clausole un significato che eviti che una sola parte diventi arbitra degli effetti del contratto sulla base di valutazioni di convenienza compiute a posteriori; la clausola sull’insolvenza presunta è stata così letta come integrativa e non derogatoria.
  • Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2000, n. 9532: il giudice che applica il criterio deve stabilire il significato obiettivo su cui le parti potevano e dovevano fare ragionevole affidamento, senza sovrapporre una propria opinione soggettiva alla volontà dei contraenti.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 2001, n. 6819: la buona fede esclude significati unilaterali e tutela l’affidamento dell’uomo medio, ma non consente di dare all’atto una portata diversa dal suo contenuto obiettivo; il criterio non può essere invocato quando la volontà delle parti sia già stata accertata.
  • Cassazione civile, sez. II, 11 luglio 2011, n. 15209: la buona fede dell’art. 1366 c.c. opera sul piano dell’interpretazione, quella dell’art. 1375 c.c. sul piano dell’integrazione delle obbligazioni; la volontà espressa al momento della stipulazione non può essere integrata con elementi estranei invocando la buona fede interpretativa.
  • Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2004, n. 11487: anche per i contratti assicurativi anteriori alla disciplina delle clausole vessatorie è doveroso ricorrere all’interpretazione secondo buona fede di fronte a clausole ambigue predisposte dall’assicuratore.

Rapporti con altre norme

L’art. 1366 c.c. si colloca dopo le regole soggettive degli artt. 1362-1365 c.c. e si coordina con l’art. 1369 c.c. (espressioni con più sensi da intendere secondo la natura e l’oggetto del contratto) e con l’art. 1370 c.c. (clausole dubbie interpretate contro chi le ha predisposte). La buona fede interpretativa si distingue da quella precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) e da quella esecutiva (artt. 1175 e 1375 c.c.), pur condividendone il fondamento nel dovere di solidarietà dell’art. 2 Cost. Nei contratti con i consumatori l’art. 35 del codice del consumo prevede che, nel dubbio, prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore.