Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
1. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1366 c.c. stabilisce, in una sola proposizione, che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. È la prima delle regole di interpretazione cosiddetta oggettiva (artt. 1366-1371 c.c.), che non mirano a ricostruire la volontà interiore dei contraenti, ma a fissare il significato che la dichiarazione assume secondo criteri di lealtà e ragionevolezza.
La buona fede qui considerata è quella in senso oggettivo, cioè una regola di correttezza nei rapporti tra le parti, e non lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l’altrui diritto. Il codice la richiama in ogni fase della vicenda contrattuale: nelle trattative (art. 1337 c.c.), nella pendenza della condizione (art. 1358 c.c.), nell’esecuzione (art. 1375 c.c.). Nella fase interpretativa essa tutela l’affidamento che ciascun contraente ripone nel significato della dichiarazione dell’altro: nessuno può pretendere che alle proprie parole sia attribuito un senso riservato, che la controparte non poteva ragionevolmente cogliere. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma impone all’interprete di attribuire al contratto il significato su cui le parti, secondo un criterio di lealtà reciproca e tenuto conto delle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento. Ne derivano alcune conseguenze:
La buona fede interpretativa va distinta da quella esecutiva dell’art. 1375 c.c.: la prima serve a stabilire che cosa le parti abbiano pattuito, la seconda integra il contenuto delle obbligazioni con doveri di correttezza non espressi. Ne segue che l’art. 1366 c.c. non consente di aggiungere al contratto elementi estranei al consenso, né di correggere un regolamento chiaro solo perché ritenuto squilibrato.
Profili applicativi
Il punto più discusso è la collocazione del criterio nella sequenza ermeneutica. Un orientamento tradizionale lo considera sussidiario, utilizzabile solo quando i criteri soggettivi lascino dubbi sul significato. Un orientamento più recente afferma che la buona fede non è gerarchicamente subordinata, ma rappresenta un passaggio necessario del procedimento interpretativo, da coordinare con la lettura testuale e con l’interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.). In pratica, il giudice che si avvale del criterio deve indicare i dubbi che intende risolvere e motivare perché la lettura prescelta corrisponda all’affidamento di un contraente medio.
Il campo elettivo è quello dei contratti predisposti da una sola parte, come polizze assicurative e contratti bancari, nei quali le clausole ambigue vanno lette tenendo conto delle ragionevoli aspettative dell’aderente; qui il criterio si affianca all’interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.). Errore frequente è invocare la buona fede per ottenere un risultato che contraddice un testo chiaro: il criterio non autorizza a sostituire il giudizio di convenienza del giudice a quello delle parti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1366 c.c. si colloca dopo le regole soggettive degli artt. 1362-1365 c.c. e si coordina con l’art. 1369 c.c. (espressioni con più sensi da intendere secondo la natura e l’oggetto del contratto) e con l’art. 1370 c.c. (clausole dubbie interpretate contro chi le ha predisposte). La buona fede interpretativa si distingue da quella precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) e da quella esecutiva (artt. 1175 e 1375 c.c.), pur condividendone il fondamento nel dovere di solidarietà dell’art. 2 Cost. Nei contratti con i consumatori l’art. 35 del codice del consumo prevede che, nel dubbio, prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore.