Art. 1362 c.c. Intenzione dei contraenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1362 c.c. apre il capo IV del titolo II del libro quarto, dedicato all’interpretazione del contratto, e ne enuncia il canone fondamentale: l’interprete deve ricercare la comune intenzione delle parti, senza arrestarsi al significato letterale delle parole. La norma esprime la scelta del codice per un’interpretazione di tipo soggettivo, volta a ricostruire ciò che i contraenti hanno effettivamente voluto, e non soltanto ciò che hanno scritto.

Le regole ermeneutiche degli artt. 1362-1371 c.c. sono vere e proprie norme giuridiche, e non semplici consigli di buon senso: il giudice è tenuto ad applicarle, e la loro violazione è denunciabile in Cassazione. Esse si distinguono tradizionalmente in due gruppi: le regole di interpretazione soggettiva (artt. 1362-1365 c.c.), che mirano a ricostruire la volontà reale, e quelle di interpretazione oggettiva o integrativa (artt. 1366-1371 c.c.), cui si ricorre quando la prima indagine lasci residui di dubbio. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma pone due indicazioni tra loro collegate:

  • l’oggetto dell’indagine è la volontà comune, cioè l’intento condiviso da entrambi i contraenti, e non il convincimento interiore di uno solo di essi;
  • il senso letterale è il punto di partenza obbligato, ma non necessariamente il punto di arrivo: la formula «non limitarsi» impone di verificare che le parole adoperate corrispondano davvero all’intento perseguito.

Il secondo comma individua uno strumento privilegiato di tale verifica: il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto. Il modo in cui i contraenti hanno dato esecuzione all’accordo, le comunicazioni scambiate, le prestazioni richieste e accettate senza contestazione sono indici del significato che essi stessi attribuivano alle clausole. Occorre però che si tratti di condotte riferibili a entrambe le parti: il comportamento unilaterale di uno solo dei contraenti non è, di per sé, rivelatore della volontà comune.

Profili applicativi

La questione più dibattuta riguarda il valore del brocardo in claris non fit interpretatio (se il testo è chiaro non serve interpretarlo). Secondo un orientamento, quando le parole sono chiare e univoche l’indagine si chiude con l’interpretazione letterale, e il ricorso agli altri criteri è consentito solo se la lettera risulti insufficiente. Secondo un altro orientamento, la chiarezza del testo è essa stessa il risultato del procedimento interpretativo: un’espressione che appare chiara presa isolatamente può non esserlo più se letta insieme alle altre clausole o alla luce della condotta delle parti. Le due tesi convergono su un punto pratico: il giudice che si discosta dal dato letterale deve spiegare perché, e quello che vi si attiene deve averne verificato la coerenza con il resto dell’atto.

L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In Cassazione si può denunciare solo la violazione dei canoni legali o il vizio di motivazione, indicando con precisione quale regola sia stata violata e in che modo. Errore frequente nei ricorsi è limitarsi a proporre una lettura alternativa della clausola: l’interpretazione del giudice non deve essere l’unica possibile né la migliore in astratto, ma soltanto una tra quelle plausibili.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26690: le regole ermeneutiche sono ordinate gerarchicamente; quelle strettamente interpretative (artt. 1362-1365 c.c.) precedono quelle integrative e, se il senso letterale rivela con chiarezza la volontà comune, l’operazione interpretativa deve ritenersi compiuta.
  • Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2001, n. 2468: l’invito a non limitarsi al senso letterale non svaluta la lettera, che resta il mezzo prioritario e fondamentale; ai criteri sussidiari si ricorre solo quando le espressioni non siano chiare, precise e univoche.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 1 dicembre 2016, n. 24560: criterio letterale e comportamento delle parti concorrono a definire la volontà comune, sicché anche un’espressione chiara a prima vista va verificata alla luce delle altre espressioni e della condotta dei contraenti.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 23 aprile 2010, n. 9786: il giudice può utilizzare il comportamento successivo delle parti e gli altri criteri sussidiari solo dopo aver dimostrato l’impossibilità, e non la mera difficoltà, di ricostruire la volontà comune attraverso l’interpretazione letterale.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 5 giugno 2009, n. 13083: diversamente dall’art. 12 delle preleggi, che nell’interpretazione della legge assegna valore prioritario al dato letterale, l’art. 1362 c.c. impone di ricercare la comune intenzione delle parti oltre la lettera.
  • Cassazione civile, sez. VI-lav., ord. 9 dicembre 2022, n. 36064: la denuncia della violazione dei canoni ermeneutici non può limitarsi a prospettare un’interpretazione alternativa plausibile; il significato delle dichiarazioni negoziali si acquisisce solo al termine di un percorso che consideri tutti gli elementi testuali ed extratestuali.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 29 dicembre 2024, n. 34880: il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo, ma solo il rispetto dei canoni legali e la logicità della motivazione; quando una clausola ammette più letture plausibili, la parte non può dolersi che sia stata preferita quella diversa dalla propria.

Rapporti con altre norme

L’art. 1362 c.c. costituisce il perno delle regole che seguono: l’art. 1363 c.c. impone l’interpretazione complessiva delle clausole, gli artt. 1364 e 1365 c.c. delimitano la portata delle espressioni generali e delle esemplificazioni, mentre gli artt. 1366-1371 c.c. offrono i criteri oggettivi per i casi di dubbio residuo (buona fede, conservazione, pratiche generali, natura del contratto, interpretazione contro il predisponente, regole finali). Per gli atti unilaterali le regole si applicano in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 1324 c.c. Nei contratti con i consumatori, l’art. 35 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) prescrive che in caso di dubbio prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore. Sul piano processuale, la censura in Cassazione passa per l’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.