Art. 1362 c.c. Intenzione dei contraenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1362 c.c. apre il capo IV del titolo II del libro quarto, dedicato all’interpretazione del contratto, e ne enuncia il canone fondamentale: l’interprete deve ricercare la comune intenzione delle parti, senza arrestarsi al significato letterale delle parole. La norma esprime la scelta del codice per un’interpretazione di tipo soggettivo, volta a ricostruire ciò che i contraenti hanno effettivamente voluto, e non soltanto ciò che hanno scritto.
Le regole ermeneutiche degli artt. 1362-1371 c.c. sono vere e proprie norme giuridiche, e non semplici consigli di buon senso: il giudice è tenuto ad applicarle, e la loro violazione è denunciabile in Cassazione. Esse si distinguono tradizionalmente in due gruppi: le regole di interpretazione soggettiva (artt. 1362-1365 c.c.), che mirano a ricostruire la volontà reale, e quelle di interpretazione oggettiva o integrativa (artt. 1366-1371 c.c.), cui si ricorre quando la prima indagine lasci residui di dubbio. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma pone due indicazioni tra loro collegate:
Il secondo comma individua uno strumento privilegiato di tale verifica: il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto. Il modo in cui i contraenti hanno dato esecuzione all’accordo, le comunicazioni scambiate, le prestazioni richieste e accettate senza contestazione sono indici del significato che essi stessi attribuivano alle clausole. Occorre però che si tratti di condotte riferibili a entrambe le parti: il comportamento unilaterale di uno solo dei contraenti non è, di per sé, rivelatore della volontà comune.
Profili applicativi
La questione più dibattuta riguarda il valore del brocardo in claris non fit interpretatio (se il testo è chiaro non serve interpretarlo). Secondo un orientamento, quando le parole sono chiare e univoche l’indagine si chiude con l’interpretazione letterale, e il ricorso agli altri criteri è consentito solo se la lettera risulti insufficiente. Secondo un altro orientamento, la chiarezza del testo è essa stessa il risultato del procedimento interpretativo: un’espressione che appare chiara presa isolatamente può non esserlo più se letta insieme alle altre clausole o alla luce della condotta delle parti. Le due tesi convergono su un punto pratico: il giudice che si discosta dal dato letterale deve spiegare perché, e quello che vi si attiene deve averne verificato la coerenza con il resto dell’atto.
L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In Cassazione si può denunciare solo la violazione dei canoni legali o il vizio di motivazione, indicando con precisione quale regola sia stata violata e in che modo. Errore frequente nei ricorsi è limitarsi a proporre una lettura alternativa della clausola: l’interpretazione del giudice non deve essere l’unica possibile né la migliore in astratto, ma soltanto una tra quelle plausibili.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1362 c.c. costituisce il perno delle regole che seguono: l’art. 1363 c.c. impone l’interpretazione complessiva delle clausole, gli artt. 1364 e 1365 c.c. delimitano la portata delle espressioni generali e delle esemplificazioni, mentre gli artt. 1366-1371 c.c. offrono i criteri oggettivi per i casi di dubbio residuo (buona fede, conservazione, pratiche generali, natura del contratto, interpretazione contro il predisponente, regole finali). Per gli atti unilaterali le regole si applicano in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 1324 c.c. Nei contratti con i consumatori, l’art. 35 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) prescrive che in caso di dubbio prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore. Sul piano processuale, la censura in Cassazione passa per l’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.