Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
2. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1360 c.c. si colloca nella sezione del libro quarto dedicata alla condizione e regola il momento da cui decorrono gli effetti del suo avveramento. La scelta del codice è la retroattività: verificatosi l’evento, gli effetti del contratto, se la condizione è sospensiva, o il loro venir meno, se è risolutiva, si producono come se la situazione definitiva fosse esistita fin dalla conclusione del contratto.
La ratio è conservare l’assetto voluto dalle parti nel momento in cui hanno contrattato, neutralizzando le vicende intervenute durante la pendenza. La regola si salda con la disciplina degli atti compiuti medio tempore (artt. 1356, 1357 e 1361 c.c.) e con la tutela dei terzi affidata alla trascrizione. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma contiene una regola generale e due deroghe:
L’avveramento opera automaticamente, senza bisogno di una pronuncia del giudice, che si limita eventualmente ad accertarlo. La retroattività è relativa ai rapporti tra le parti: rispetto ai terzi gli effetti dipendono dalle regole sulla pubblicità e dalla sorte degli atti di disposizione compiuti in pendenza.
Profili applicativi
La conseguenza pratica più rilevante riguarda gli atti dispositivi compiuti durante la pendenza. Se si avvera la condizione risolutiva, cadono i diritti trasferiti dall’acquirente condizionato a terzi, poiché anche questi erano soggetti alla stessa condizione (art. 1357 c.c.); se si avvera la condizione sospensiva, restano invece efficaci gli atti dell’acquirente e perdono effetto quelli dell’alienante incompatibili con il suo diritto. Per gli immobili, l’opponibilità ai terzi presuppone che la condizione risulti dalla trascrizione.
Sul piano processuale, nei contratti a prestazioni corrispettive l’avveramento della condizione risolutiva, facendo venir meno ex tunc l’efficacia del contratto, assorbe ogni questione di inadempimento: il giudice non deve più esaminare le domande di risoluzione per inadempimento, anche se proposte in via principale. In ambito tributario, la retroattività non può essere opposta all’amministrazione finanziaria per far decorrere termini da un periodo in cui l’esercizio dei suoi poteri non era possibile. Quanto alle restituzioni, nei contratti di durata le prestazioni già eseguite restano ferme; negli altri, venuto meno il titolo, le prestazioni ricevute vanno restituite secondo le regole dell’indebito, mentre per i frutti la retroattività è temperata dall’art. 1361 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1353 c.c. definisce la condizione sospensiva e risolutiva. L’art. 1356 c.c. consente atti conservativi in pendenza, l’art. 1357 c.c. subordina alla stessa condizione gli atti di disposizione del diritto condizionato e l’art. 1361 c.c. fa salvi gli atti di amministrazione compiuti in pendenza, prevedendo inoltre che i frutti percepiti siano dovuti, salvo diversa disposizione o pattuizione, dal giorno dell’avveramento: è questa una delle principali attenuazioni della retroattività. L’art. 1458 c.c. detta per la risoluzione per inadempimento una regola parallela sulla salvezza delle prestazioni già eseguite nei contratti di durata. Sul piano della pubblicità rileva l’art. 2659 c.c., che impone di indicare la condizione nella nota di trascrizione. Le restituzioni seguono gli artt. 2033 ss. c.c.