Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

2. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1360 c.c. si colloca nella sezione del libro quarto dedicata alla condizione e regola il momento da cui decorrono gli effetti del suo avveramento. La scelta del codice è la retroattività: verificatosi l’evento, gli effetti del contratto, se la condizione è sospensiva, o il loro venir meno, se è risolutiva, si producono come se la situazione definitiva fosse esistita fin dalla conclusione del contratto.

La ratio è conservare l’assetto voluto dalle parti nel momento in cui hanno contrattato, neutralizzando le vicende intervenute durante la pendenza. La regola si salda con la disciplina degli atti compiuti medio tempore (artt. 1356, 1357 e 1361 c.c.) e con la tutela dei terzi affidata alla trascrizione. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma contiene una regola generale e due deroghe:

  • retroattività (primo comma): gli effetti dell’avveramento risalgono al tempo della conclusione del contratto; il trasferimento sotto condizione sospensiva si considera avvenuto fin dall’origine, mentre il diritto acquistato sotto condizione risolutiva si considera mai acquistato;
  • deroga convenzionale o per natura del rapporto (primo comma, seconda parte): le parti possono stabilire che gli effetti decorrano da un momento diverso, di regola quello dell’avveramento, e la stessa conclusione può imporsi per la natura del rapporto;
  • contratti ad esecuzione continuata o periodica (secondo comma): l’avveramento della condizione risolutiva, salvo patto contrario, non ha effetto sulle prestazioni già eseguite, secondo una regola parallela a quella dell’art. 1458 c.c. per la risoluzione per inadempimento.

L’avveramento opera automaticamente, senza bisogno di una pronuncia del giudice, che si limita eventualmente ad accertarlo. La retroattività è relativa ai rapporti tra le parti: rispetto ai terzi gli effetti dipendono dalle regole sulla pubblicità e dalla sorte degli atti di disposizione compiuti in pendenza.

Profili applicativi

La conseguenza pratica più rilevante riguarda gli atti dispositivi compiuti durante la pendenza. Se si avvera la condizione risolutiva, cadono i diritti trasferiti dall’acquirente condizionato a terzi, poiché anche questi erano soggetti alla stessa condizione (art. 1357 c.c.); se si avvera la condizione sospensiva, restano invece efficaci gli atti dell’acquirente e perdono effetto quelli dell’alienante incompatibili con il suo diritto. Per gli immobili, l’opponibilità ai terzi presuppone che la condizione risulti dalla trascrizione.

Sul piano processuale, nei contratti a prestazioni corrispettive l’avveramento della condizione risolutiva, facendo venir meno ex tunc l’efficacia del contratto, assorbe ogni questione di inadempimento: il giudice non deve più esaminare le domande di risoluzione per inadempimento, anche se proposte in via principale. In ambito tributario, la retroattività non può essere opposta all’amministrazione finanziaria per far decorrere termini da un periodo in cui l’esercizio dei suoi poteri non era possibile. Quanto alle restituzioni, nei contratti di durata le prestazioni già eseguite restano ferme; negli altri, venuto meno il titolo, le prestazioni ricevute vanno restituite secondo le regole dell’indebito, mentre per i frutti la retroattività è temperata dall’art. 1361 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 4 agosto 1990, n. 7875: nei contratti a prestazioni corrispettive sottoposti a condizione risolutiva, l’avveramento dell’evento fa venire meno ex tunc l’efficacia del contratto e preclude al giudice l’esame delle inadempienze ai fini della risoluzione, anche se la domanda di accertamento dell’avveramento era stata proposta in via subordinata.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 giugno 2026, n. 21121: ha ribadito che la condizione risolutiva verificatasi assorbe ogni altra causa di scioglimento, con prevalenza del suo accertamento sulla valutazione degli inadempimenti; l’art. 1359 c.c. non opera se il mancato avveramento dipende da cause oggettive, come l’impossibilità giuridica dell’evento.
  • Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2012, n. 6634: la clausola che prevede la risoluzione per mancato pagamento delle rate di una rendita vitalizia «per qualsiasi motivo» è condizione risolutiva, il cui avveramento opera automaticamente ed erga omnes ai sensi degli artt. 1357 e 1360 c.c., travolgendo gli atti dispositivi derivati dal contratto condizionato.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 febbraio 1969, n. 663: in materia testamentaria, l’avveramento della condizione risolutiva caduca gli atti di disposizione compiuti dall’istituito, mentre l’avveramento di quella sospensiva fa assumere la qualità di erede dall’apertura della successione, lasciando fermi gli atti compiuti medio tempore.
  • Cassazione civile, sez. VI-5, ord. 20 maggio 2022, n. 16372: la retroattività dell’art. 1360 c.c. riguarda le parti e non può essere opposta all’amministrazione finanziaria per computare a ritroso termini di decadenza da agevolazioni fiscali; fino all’avveramento della condizione non sorge il potere di accertamento dell’ufficio.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 6 settembre 2019, n. 22343: non può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisca un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva non avverata, perché contrasterebbe con la volontà delle parti di differire l’efficacia; la sentenza può invece essere emessa se l’evento si è verificato al momento della decisione.

Rapporti con altre norme

L’art. 1353 c.c. definisce la condizione sospensiva e risolutiva. L’art. 1356 c.c. consente atti conservativi in pendenza, l’art. 1357 c.c. subordina alla stessa condizione gli atti di disposizione del diritto condizionato e l’art. 1361 c.c. fa salvi gli atti di amministrazione compiuti in pendenza, prevedendo inoltre che i frutti percepiti siano dovuti, salvo diversa disposizione o pattuizione, dal giorno dell’avveramento: è questa una delle principali attenuazioni della retroattività. L’art. 1458 c.c. detta per la risoluzione per inadempimento una regola parallela sulla salvezza delle prestazioni già eseguite nei contratti di durata. Sul piano della pubblicità rileva l’art. 2659 c.c., che impone di indicare la condizione nella nota di trascrizione. Le restituzioni seguono gli artt. 2033 ss. c.c.