Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

2. L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.