Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
2. L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.