Art. 1353 c.c. Contratto condizionale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
1. Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1353 c.c. apre la sezione del libro quarto dedicata alla condizione, che il codice regola negli artt. 1353-1361 c.c. La condizione è un elemento accidentale del contratto: non è necessaria alla sua esistenza, ma, se le parti la inseriscono, ne condiziona gli effetti. Con essa i contraenti subordinano l’efficacia o la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, a un avvenimento futuro e incerto.
La funzione è consentire alle parti di gestire l’incertezza: il contratto viene concluso subito, ma i suoi effetti sono agganciati a un evento il cui verificarsi non è sicuro, come il rilascio di un permesso di costruire, la concessione di un mutuo o l’approvazione di una variante urbanistica. Il rischio dell’evento viene così distribuito in modo consapevole. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma individua due tipi di condizione:
L’evento deve essere futuro e incerto, cioè non ancora verificatosi e di cui non sia sicuro l’accadimento; se è certo nell’an ma incerto nel quando si ha un termine, non una condizione. Secondo la fonte dell’evento si distinguono la condizione casuale, che dipende dal caso o da terzi, la condizione potestativa, che dipende dalla volontà di una parte, e la condizione mista, che dipende in parte dalla volontà di una parte e in parte dal caso o da terzi. La condizione può riguardare l’intero contratto o un singolo patto, e può essere posta nell’interesse di entrambe le parti o di una sola.
Profili applicativi
Il primo problema è qualificare la clausola. Quando le parti collegano a un evento futuro non l’efficacia del contratto ma solo il tempo di una prestazione, come la stipula del definitivo «all’erogazione del mutuo», non si ha condizione ma un termine di adempimento, che matura sia con il verificarsi dell’evento sia con la certezza che non si verificherà: in tal caso il diniego del finanziamento non scioglie il promissario acquirente. La qualificazione spetta al giudice di merito, che deve interpretare la clausola alla luce dell’intero contratto.
La condizione si presume bilaterale, cioè posta nell’interesse di entrambe le parti. Solo se risulta da una clausola espressa o da elementi univoci che l’altra parte non ha alcun interesse all’evento, la condizione è unilaterale e il contraente nel cui interesse è posta può rinunciarvi, anche per fatti concludenti, prima o dopo l’avveramento. È ammessa anche la condizione di adempimento, con cui le parti subordinano l’efficacia del contratto all’esatto adempimento di un’obbligazione da esso nascente. Sul piano probatorio, l’avveramento della condizione sospensiva è fatto costitutivo del diritto e va provato da chi lo invoca, mentre il mancato avveramento è una mera difesa che il giudice rileva anche d’ufficio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1354 c.c. sancisce la nullità delle condizioni illecite e delle condizioni sospensive impossibili, mentre l’art. 1355 c.c. colpisce la condizione sospensiva meramente potestativa. Gli artt. 1356 e 1357 c.c. regolano gli atti conservativi e di disposizione in pendenza della condizione; l’art. 1358 c.c. impone in quella fase di comportarsi secondo buona fede, e l’art. 1359 c.c. considera avverata la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario. L’art. 1360 c.c. stabilisce la retroattività dell’avveramento e l’art. 1361 c.c. la sorte degli atti di amministrazione. Il termine è disciplinato, per le obbligazioni, dagli artt. 1183 ss. c.c. Alcuni atti non tollerano condizioni (ad esempio l’accettazione dell’eredità, art. 475 c.c., e il riconoscimento del figlio, art. 257 c.c.). Per gli immobili, la condizione va menzionata nella nota di trascrizione ai sensi dell’art. 2659 c.c., perché sia opponibile ai terzi.