Art. 1355 c.c. Condizione meramente potestativa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1355 c.c. si colloca nella sezione dedicata alla condizione e sanziona con la nullità l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che li faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o del debitore. È la cosiddetta condizione meramente potestativa, riassunta nella formula «mi obbligo se vorrò».

La ratio è evidente: un impegno rimesso al puro arbitrio di chi lo assume non è un vero impegno. Chi promette di trasferire un bene o di pagare una somma solo se e quando lo deciderà, senza alcun criterio esterno, non manifesta una seria volontà di vincolarsi, e il contratto difetta in radice della sua forza obbligatoria. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.

Contenuto della disposizione

La nullità richiede la presenza congiunta di tre elementi:

  • una condizione sospensiva: la norma non riguarda la condizione risolutiva, la cui dipendenza dalla volontà di una parte equivale, in sostanza, a una facoltà di recesso;
  • la dipendenza dalla volontà dell’alienante o del debitore, cioè della parte che si obbliga o dispone; la condizione rimessa alla volontà del creditore o dell’acquirente non è colpita dalla norma;
  • il carattere meramente potestativo: la decisione deve essere affidata al puro arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi valutazione razionale di opportunità e convenienza.

La condizione meramente potestativa va distinta dalla condizione potestativa semplice, nella quale l’evento dipende sì da un comportamento volontario della parte, ma questo è a sua volta collegato a valutazioni di interesse e convenienza e al concorso di fattori esterni, come la decisione di vendere un bene, di costruire o di stipulare un finanziamento. La condizione potestativa semplice e la condizione mista, che dipende in parte dalla volontà della parte e in parte dal caso o da terzi, sono pienamente valide.

Profili applicativi

La giurisprudenza applica la sanzione in modo restrittivo, privilegiando la conservazione del contratto. Ricorre la condizione meramente potestativa, per esempio, quando il pagamento di un incentivo al dirigente è subordinato non a un risultato oggettivo, verificabile da un terzo o dal giudice, ma al giudizio positivo discrezionale del legale rappresentante dell’ente datore, o quando l’assicuratore subordina il pagamento di un acconto a un’assenza di contestazioni che dipende soltanto da lui. Non lo è, invece, la clausola che consente alla banca di non erogare il mutuo in relazione all’andamento del mercato e alle direttive di vigilanza, né quella che subordina l’efficacia del preliminare al pagamento del prezzo, se vi è un interesse concorrente di entrambe le parti.

Un problema ricorrente è la cosiddetta condizione di adempimento, con cui le parti subordinano l’efficacia del contratto all’esatto adempimento di una delle obbligazioni principali. La giurisprudenza la ritiene valida e non meramente potestativa, perché la scelta di adempiere non dipende dal mero arbitrio del debitore ma da valutazioni di interesse e dalle conseguenze dell’inadempimento. Errore frequente è infine invocare la nullità per una clausola strutturata come condizione risolutiva, ipotesi che la norma non contempla.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 8 marzo 1974, n. 624: la nullità è limitata alla condizione sospensiva meramente potestativa dal lato del debitore, rimessa a un atto puramente arbitrario che nega il vincolo; la condizione potestativa semplice, determinata da elementi estrinseci, non incide sulla validità del contratto.
  • Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 2006, n. 728: la condizione è meramente potestativa quando l’efficacia del negozio è rimessa al mero arbitrio dell’obbligato, così da negare ogni vincolo; è stata ritenuta tale la clausola di polizza che subordinava l’acconto sull’indennizzo all’assenza di contestazioni da parte dello stesso assicuratore.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 4 aprile 2013, n. 8172: è meramente potestativa la condizione che subordina l’incentivo del dirigente non al raggiungimento oggettivo di un risultato, verificabile da un terzo o dal giudice, ma al giudizio positivo del legale rappresentante dell’ente.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 20 novembre 2019, n. 30143: la condizione è potestativa, e non meramente potestativa, quando l’evento è collegato a valutazioni di interesse e convenienza e al concorso di fattori estrinseci; nel caso, la vendita di un terreno era subordinata alla futura locazione dei fabbricati a un terzo.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 28 luglio 2023, n. 23028: la nullità dell’art. 1355 c.c. riguarda solo la condizione sospensiva e non quella risolutiva; per qualificare una clausola come condizione meramente potestativa sospensiva occorre dimostrare che da essa dipenda l’efficacia del contratto.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 marzo 2024, n. 6535: la condizione di adempimento non è meramente potestativa, perché la scelta di adempiere dipende dall’apprezzamento di interessi e da valutazioni di opportunità, non dal mero arbitrio del debitore.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 11 luglio 2024, n. 19022: è condizione mista, valida e soggetta agli artt. 1358 e 1359 c.c., quella che subordina il pagamento del compenso dell’avvocato all’adempimento di un terzo debitore dei clienti; la Corte ha cassato la decisione che l’aveva ritenuta meramente potestativa.

Rapporti con altre norme

L’art. 1353 c.c. definisce la condizione, e l’art. 1354 c.c. regola le condizioni illecite e impossibili. Gli artt. 1358 e 1359 c.c., sul dovere di buona fede in pendenza della condizione e sulla finzione di avveramento, si applicano alle condizioni casuali e miste, mentre la giurisprudenza ne esclude l’applicazione alla condizione potestativa semplice. La condizione rimessa alla volontà del creditore richiama la figura dell’opzione dell’art. 1331 c.c., e la condizione risolutiva potestativa quella del recesso dell’art. 1373 c.c. La nullità segue il regime generale degli artt. 1418 e 1421 c.c. Per la vendita a prova o con riserva di gradimento, gli artt. 1520 e 1521 c.c. disciplinano ipotesi tipiche in cui l’efficacia dipende da una valutazione dell’acquirente.