Art. 1354 c.c. Condizioni illecite o impossibili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
2. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
3. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’art. 1419.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1354 c.c. si colloca nella sezione del libro quarto dedicata alla condizione, subito dopo l’art. 1353 c.c. che ne consente l’apposizione al contratto. La norma stabilisce i limiti di validità della clausola condizionale sotto due profili: la liceità dell’evento dedotto e la sua possibilità. In entrambi i casi la condizione non può svolgere la funzione che le è propria, perché o persegue un risultato disapprovato dall’ordinamento o fa dipendere gli effetti del contratto da un evento che non potrà mai verificarsi.
La ratio è duplice. Per la condizione illecita, impedire che l’autonomia privata sia usata per premiare o sanzionare comportamenti contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Per la condizione impossibile, trarre le conseguenze logiche della sua irrealizzabilità, distinguendo tra condizione sospensiva e risolutiva. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma detta tre regole:
L’impossibilità rilevante è quella originaria, esistente al momento della conclusione del contratto, e può essere materiale o giuridica. Vi si equipara l’indeterminatezza dell’evento: quando non è possibile stabilire con precisione quale fatto le parti abbiano dedotto in condizione, il suo avveramento non è accertabile e la condizione è trattata come impossibile.
Profili applicativi
Occorre distinguere l’impossibilità originaria da quella sopravvenuta. Se l’evento diviene impossibile dopo la conclusione del contratto, non si applica l’art. 1354 c.c.: la condizione sospensiva semplicemente non si avvera, il contratto diviene inefficace e il debitore è definitivamente liberato. Non è impossibile, inoltre, la condizione che dipende da un futuro mutamento normativo o amministrativo, come l’approvazione di una variante urbanistica che renda edificabile un terreno: le parti possono dedurre in condizione anche un cambiamento di disciplina, e il contratto resterà semplicemente inefficace se il cambiamento non interviene.
Nella pratica dei contratti preliminari, la clausola che subordina gli obblighi a un evento descritto in modo vago o contraddittorio è il caso più frequente di condizione impossibile per indeterminatezza. Le conseguenze divergono però a seconda della natura della clausola: se è sospensiva, il preliminare è nullo; se è risolutiva, la clausola cade e il contratto resta valido, con conseguenze rilevanti, per esempio, sulla sorte della caparra. Spetta al giudice di merito, attraverso l’interpretazione dell’intero contratto, stabilire se la clausola sia davvero una condizione o un semplice termine di adempimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1353 c.c. definisce la condizione e l’art. 1355 c.c. disciplina la diversa ipotesi della condizione sospensiva meramente potestativa. L’art. 1343 c.c. offre i parametri dell’illiceità, mentre l’art. 1346 c.c. pone requisiti analoghi di possibilità e determinatezza per l’oggetto. La nullità segue il regime degli artt. 1418 e 1421 c.c., e l’art. 1419 c.c., richiamato dal terzo comma, regola la nullità parziale. Per gli atti di ultima volontà e le donazioni valgono regole diverse: gli artt. 634 e 800 c.c. considerano non apposte le condizioni impossibili o illecite, salvo che costituiscano il solo motivo determinante. L’art. 1256 c.c. disciplina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, da non confondere con quella dell’evento condizionante.