Art. 1354 c.c. Condizioni illecite o impossibili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

2. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

3. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’art. 1419.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1354 c.c. si colloca nella sezione del libro quarto dedicata alla condizione, subito dopo l’art. 1353 c.c. che ne consente l’apposizione al contratto. La norma stabilisce i limiti di validità della clausola condizionale sotto due profili: la liceità dell’evento dedotto e la sua possibilità. In entrambi i casi la condizione non può svolgere la funzione che le è propria, perché o persegue un risultato disapprovato dall’ordinamento o fa dipendere gli effetti del contratto da un evento che non potrà mai verificarsi.

La ratio è duplice. Per la condizione illecita, impedire che l’autonomia privata sia usata per premiare o sanzionare comportamenti contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Per la condizione impossibile, trarre le conseguenze logiche della sua irrealizzabilità, distinguendo tra condizione sospensiva e risolutiva. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma detta tre regole:

  • condizione illecita (primo comma): la condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume rende nullo l’intero contratto, secondo gli stessi parametri che l’art. 1343 c.c. applica alla causa;
  • condizione impossibile (secondo comma): se è sospensiva, il contratto è nullo, perché i suoi effetti sono subordinati a un evento che non può accadere; se è risolutiva, si considera non apposta e il contratto resta pienamente efficace, perché la sua efficacia non potrà mai essere travolta;
  • condizione apposta a un patto singolo (terzo comma): le regole precedenti si applicano al solo patto, fermo l’art. 1419 c.c., sicché la nullità si estende all’intero contratto solo se le parti non lo avrebbero concluso senza quel patto.

L’impossibilità rilevante è quella originaria, esistente al momento della conclusione del contratto, e può essere materiale o giuridica. Vi si equipara l’indeterminatezza dell’evento: quando non è possibile stabilire con precisione quale fatto le parti abbiano dedotto in condizione, il suo avveramento non è accertabile e la condizione è trattata come impossibile.

Profili applicativi

Occorre distinguere l’impossibilità originaria da quella sopravvenuta. Se l’evento diviene impossibile dopo la conclusione del contratto, non si applica l’art. 1354 c.c.: la condizione sospensiva semplicemente non si avvera, il contratto diviene inefficace e il debitore è definitivamente liberato. Non è impossibile, inoltre, la condizione che dipende da un futuro mutamento normativo o amministrativo, come l’approvazione di una variante urbanistica che renda edificabile un terreno: le parti possono dedurre in condizione anche un cambiamento di disciplina, e il contratto resterà semplicemente inefficace se il cambiamento non interviene.

Nella pratica dei contratti preliminari, la clausola che subordina gli obblighi a un evento descritto in modo vago o contraddittorio è il caso più frequente di condizione impossibile per indeterminatezza. Le conseguenze divergono però a seconda della natura della clausola: se è sospensiva, il preliminare è nullo; se è risolutiva, la clausola cade e il contratto resta valido, con conseguenze rilevanti, per esempio, sulla sorte della caparra. Spetta al giudice di merito, attraverso l’interpretazione dell’intero contratto, stabilire se la clausola sia davvero una condizione o un semplice termine di adempimento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 5 gennaio 1993, n. 63: il secondo comma dell’art. 1354 c.c. si riferisce all’impossibilità originaria, coeva al contratto, e non a quella sopravvenuta.
  • Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1288: l’impossibilità sopravvenuta della condizione sospensiva si traduce nel mancato avveramento dell’evento, con definitiva liberazione del debitore; nel caso, l’embargo sopravvenuto aveva impedito l’operazione cui era collegato un credito documentario.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1453: l’evento oggettivamente indeterminato o indeterminabile equivale a un evento impossibile fin dall’origine, e il contratto sottoposto a tale condizione sospensiva è nullo; così il preliminare subordinato a una concessione edilizia indicata con un richiamo normativo incongruo.
  • Cassazione civile, sez. II, 12 febbraio 2014, n. 3207: non è nulla per impossibilità la vendita di un terreno sottoposta alla condizione sospensiva della futura variante urbanistica che ne consenta l’edificazione, potendo le parti dedurre in condizione anche un mutamento di norme operanti erga omnes.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 20 giugno 2026, n. 20987: la condizione risolutiva indeterminata è impossibile e si ha per non apposta, senza incidere sulla validità del preliminare; la nullità del contratto è prevista solo per la condizione sospensiva impossibile.
  • Cassazione civile, sez. III, 27 gennaio 2003, n. 1189: l’estensione all’intero contratto della nullità di un singolo patto ex art. 1419 c.c. ha carattere eccezionale e può essere dichiarata solo su eccezione della parte interessata, non d’ufficio.

Rapporti con altre norme

L’art. 1353 c.c. definisce la condizione e l’art. 1355 c.c. disciplina la diversa ipotesi della condizione sospensiva meramente potestativa. L’art. 1343 c.c. offre i parametri dell’illiceità, mentre l’art. 1346 c.c. pone requisiti analoghi di possibilità e determinatezza per l’oggetto. La nullità segue il regime degli artt. 1418 e 1421 c.c., e l’art. 1419 c.c., richiamato dal terzo comma, regola la nullità parziale. Per gli atti di ultima volontà e le donazioni valgono regole diverse: gli artt. 634 e 800 c.c. considerano non apposte le condizioni impossibili o illecite, salvo che costituiscano il solo motivo determinante. L’art. 1256 c.c. disciplina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, da non confondere con quella dell’evento condizionante.