Art. 1349 c.c. Determinazione dell’oggetto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

3. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1349 c.c. si colloca nella sezione del libro quarto dedicata all’oggetto del contratto, subito dopo l’art. 1346 c.c., che richiede che l’oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile. La norma disciplina l’arbitraggio, cioè l’ipotesi in cui le parti, pur avendo concluso il contratto, ne lasciano incompleto un elemento e ne affidano la determinazione a un terzo, detto arbitratore, impegnandosi ad accettarne la scelta.

La funzione è consentire la conclusione di accordi nei quali le parti non vogliono o non possono fissare subito un elemento, tipicamente il prezzo o un conguaglio, perché dipende da dati futuri o da valutazioni che richiedono competenza o imparzialità. L’oggetto, in tal caso, non è determinato ma determinabile, e la norma fissa i criteri e i rimedi che rendono effettivo questo meccanismo, evitando che il contratto resti privo di un elemento essenziale.

Contenuto della disposizione

La disposizione distingue due figure di arbitraggio, secondo i poteri attribuiti al terzo:

  • arbitraggio con equo apprezzamento (primo comma), che costituisce la regola quando non risulta una diversa volontà delle parti: il terzo deve decidere secondo criteri di equità ancorati a parametri obiettivi del settore economico in cui il contratto si inserisce. Se il terzo non provvede, o la sua determinazione è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice;
  • arbitraggio rimesso al mero arbitrio (secondo comma): le parti si affidano al giudizio personale del terzo, la cui determinazione può essere impugnata solo provandone la mala fede. Se il terzo non provvede e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo, perché il giudice non può surrogare una valutazione affidata alla fiducia personale.

Il terzo comma impone al terzo di tenere conto anche delle condizioni generali della produzione cui il contratto eventualmente si riferisca, criterio che orienta la determinazione verso l’equilibrio economico di mercato.

Profili applicativi

La prima questione è qualificare la clausola: stabilire se le parti abbiano voluto l’equo apprezzamento o il mero arbitrio è un’indagine interpretativa riservata al giudice di merito, e in mancanza di indicazioni chiare prevale l’equo apprezzamento. Dalla qualificazione dipendono i rimedi: nel primo caso il controllo giudiziale riguarda la manifesta iniquità o erroneità, cioè una rilevante sperequazione tra le prestazioni; nel secondo serve la prova, assai rigorosa, che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno di una parte.

Occorre poi distinguere l’arbitraggio da istituti vicini. Nell’arbitrato il terzo decide una controversia; nell’arbitraggio integra un contratto incompleto. Nella perizia contrattuale il terzo compie un accertamento tecnico secondo le regole della propria disciplina, non una valutazione di equità, e non trova quindi applicazione l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità, ma solo i rimedi generali contro i vizi del consenso. Errore frequente è chiedere la risoluzione per inadempimento dell’incarico conferito all’arbitratore, rimedio escluso perché aggirerebbe il sistema di impugnazione previsto dalla norma.

Quando il terzo non viene nominato o non provvede, la parte interessata può chiedere al giudice di determinare la prestazione, anche nello stesso giudizio in cui domanda l’adempimento. La clausola deve comunque fornire criteri sufficienti: per i beni immobili, ad esempio, non si può rimettere al terzo l’individuazione stessa del bene in assenza di elementi oggettivi prestabiliti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 30 giugno 2005, n. 13954: l’equo apprezzamento si risolve in valutazioni ancorate a criteri obiettivi del settore economico, controllabili dal giudice in caso di iniquità o erroneità manifesta, cioè di rilevante sperequazione tra le prestazioni; la perizia contrattuale se ne distingue perché il perito applica criteri tecnico-scientifici, sicché il rimedio dell’art. 1349 c.c. non è esperibile.
  • Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2014, n. 13379: stabilire se la determinazione sia rimessa all’equo apprezzamento o al mero arbitrio è accertamento del giudice di merito; nel mero arbitrio la mala fede richiede la prova di un’intenzionale parzialità del terzo, e non è ammessa la risoluzione per inadempimento dell’incarico conferito all’arbitratore.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 febbraio 1999, n. 858: nel mero arbitrio il terzo decide secondo il proprio criterio individuale e il suo apprezzamento si sottrae al controllo di merito; rileva soltanto l’atteggiamento psicologico di chi si pieghi consapevolmente all’interesse di una parte, non bastando l’irragionevolezza della scelta.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 16 maggio 1998, n. 4931: in mancanza di espressa qualificazione delle parti, spetta al giudice di merito interpretare l’estensione dei poteri dell’arbitratore; nel caso, una procedura con istruttoria e reclamo è stata ritenuta indice di arbitraggio secondo equo apprezzamento.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 agosto 1983, n. 5272: se il terzo non provvede e le parti non vi suppliscono, il giudice adito per l’adempimento può determinare direttamente la prestazione, integrando il contratto nell’elemento mancante.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 dicembre 2024, n. 35072: ha dichiarato inammissibile la censura, lasciando ferma la decisione di merito secondo cui la parte che contesta l’esistenza stessa del vincolo e non collabora alla nomina dell’arbitratore rende inutile il ricorso alla procedura pattizia, sicché il prezzo può essere determinato nel giudizio di esecuzione specifica del preliminare.
  • Cassazione civile, sez. I, 23 maggio 2022, n. 16648: l’intervento determinativo del giudice ha natura contenziosa e, in presenza di clausola compromissoria, può essere svolto dagli arbitri; il relativo lodo è impugnabile solo nei limiti dell’art. 829 c.p.c., tra i quali non rientra la manifesta iniquità o erroneità.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2016, n. 13291: nella perizia contrattuale, che ha finalità di prevenire la lite e vincola le parti, non è esperibile l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità, rimedio riservato all’arbitraggio.

Rapporti con altre norme

L’art. 1346 c.c. pone il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, di cui l’arbitraggio è una delle tecniche di attuazione; l’art. 1418 c.c. sancisce la nullità del contratto privo di un oggetto determinabile, richiamata dal secondo comma. L’art. 1473 c.c. applica il meccanismo alla compravendita, prevedendo che la determinazione del prezzo possa essere affidata a un terzo e, in mancanza di nomina o di accordo sulla sostituzione, al presidente del tribunale. L’art. 1474 c.c. offre criteri suppletivi per il prezzo, mentre l’art. 2932 c.c. consente l’esecuzione specifica del preliminare in cui il giudice integra anche l’elemento rimesso al terzo. Sul versante processuale, gli artt. 806 ss. c.p.c. regolano l’arbitrato e l’art. 808-ter c.p.c. l’arbitrato irrituale, istituti da tenere distinti dall’arbitraggio. Sul mandato conferito al terzo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 1703 ss. c.c.