Art. 1349 c.c. Determinazione dell’oggetto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.
3. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1349 c.c. si colloca nella sezione del libro quarto dedicata all’oggetto del contratto, subito dopo l’art. 1346 c.c., che richiede che l’oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile. La norma disciplina l’arbitraggio, cioè l’ipotesi in cui le parti, pur avendo concluso il contratto, ne lasciano incompleto un elemento e ne affidano la determinazione a un terzo, detto arbitratore, impegnandosi ad accettarne la scelta.
La funzione è consentire la conclusione di accordi nei quali le parti non vogliono o non possono fissare subito un elemento, tipicamente il prezzo o un conguaglio, perché dipende da dati futuri o da valutazioni che richiedono competenza o imparzialità. L’oggetto, in tal caso, non è determinato ma determinabile, e la norma fissa i criteri e i rimedi che rendono effettivo questo meccanismo, evitando che il contratto resti privo di un elemento essenziale.
Contenuto della disposizione
La disposizione distingue due figure di arbitraggio, secondo i poteri attribuiti al terzo:
Il terzo comma impone al terzo di tenere conto anche delle condizioni generali della produzione cui il contratto eventualmente si riferisca, criterio che orienta la determinazione verso l’equilibrio economico di mercato.
Profili applicativi
La prima questione è qualificare la clausola: stabilire se le parti abbiano voluto l’equo apprezzamento o il mero arbitrio è un’indagine interpretativa riservata al giudice di merito, e in mancanza di indicazioni chiare prevale l’equo apprezzamento. Dalla qualificazione dipendono i rimedi: nel primo caso il controllo giudiziale riguarda la manifesta iniquità o erroneità, cioè una rilevante sperequazione tra le prestazioni; nel secondo serve la prova, assai rigorosa, che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno di una parte.
Occorre poi distinguere l’arbitraggio da istituti vicini. Nell’arbitrato il terzo decide una controversia; nell’arbitraggio integra un contratto incompleto. Nella perizia contrattuale il terzo compie un accertamento tecnico secondo le regole della propria disciplina, non una valutazione di equità, e non trova quindi applicazione l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità, ma solo i rimedi generali contro i vizi del consenso. Errore frequente è chiedere la risoluzione per inadempimento dell’incarico conferito all’arbitratore, rimedio escluso perché aggirerebbe il sistema di impugnazione previsto dalla norma.
Quando il terzo non viene nominato o non provvede, la parte interessata può chiedere al giudice di determinare la prestazione, anche nello stesso giudizio in cui domanda l’adempimento. La clausola deve comunque fornire criteri sufficienti: per i beni immobili, ad esempio, non si può rimettere al terzo l’individuazione stessa del bene in assenza di elementi oggettivi prestabiliti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1346 c.c. pone il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, di cui l’arbitraggio è una delle tecniche di attuazione; l’art. 1418 c.c. sancisce la nullità del contratto privo di un oggetto determinabile, richiamata dal secondo comma. L’art. 1473 c.c. applica il meccanismo alla compravendita, prevedendo che la determinazione del prezzo possa essere affidata a un terzo e, in mancanza di nomina o di accordo sulla sostituzione, al presidente del tribunale. L’art. 1474 c.c. offre criteri suppletivi per il prezzo, mentre l’art. 2932 c.c. consente l’esecuzione specifica del preliminare in cui il giudice integra anche l’elemento rimesso al terzo. Sul versante processuale, gli artt. 806 ss. c.p.c. regolano l’arbitrato e l’art. 808-ter c.p.c. l’arbitrato irrituale, istituti da tenere distinti dall’arbitraggio. Sul mandato conferito al terzo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 1703 ss. c.c.