Art. 1350 c.c. Atti che devono farsi per iscritto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1350 c.c. apre la sezione dedicata alla forma del contratto, nel capo II del titolo II del libro quarto, e individua gli atti per i quali la legge esige la forma scritta, nella veste dell’atto pubblico o della scrittura privata, a pena di nullità. Si tratta della principale eccezione al principio di libertà delle forme, che consente di concludere il contratto in qualunque modo idoneo a manifestare la volontà, anche oralmente o con comportamenti concludenti.
La ratio è duplice. Da un lato la forma scritta induce le parti a ponderare gli atti di maggiore rilievo economico, in particolare quelli sui beni immobili, responsabilizzando il consenso; dall’altro garantisce certezza ai rapporti giuridici e rende possibile la trascrizione nei registri immobiliari, che richiede un titolo documentale. La forma prescritta dall’art. 1350 c.c. è detta ad substantiam, cioè requisito di validità, e va distinta dalla forma ad probationem, richiesta soltanto per la prova. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
L’elenco comprende tre gruppi di atti:
La forma riguarda il contratto nella sua interezza: il documento deve esprimere in modo diretto la volontà negoziale e contenere gli elementi essenziali dell’accordo (parti, oggetto, prezzo, causa). Nei contratti tra persone lontane è sufficiente che proposta e accettazione siano entrambe scritte, anche in documenti separati. Il difetto di forma comporta la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio e insanabile.
Profili applicativi
La prova del contratto formale incontra limiti rigorosi: non sono ammesse prove testimoniali o presuntive, salvo la perdita incolpevole del documento (artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c.), né la confessione, il giuramento o la non contestazione possono sostituire la scrittura mancante. Un documento che si limiti a richiamare o riconoscere un accordo concluso altrove non soddisfa il requisito, se quell’accordo non è a sua volta scritto e completo.
Per estensione, la forma scritta vale per il contratto preliminare (art. 1351 c.c.) e per la procura a stipulare il contratto formale (art. 1392 c.c.). La giurisprudenza recente ha invece escluso che la debbano rivestire il mandato senza rappresentanza ad acquistare immobili e il patto fiduciario, che producono effetti soltanto obbligatori tra le parti; resta scritto l’atto traslativo con cui il mandatario o il fiduciario ritrasferisce il bene. Errore ricorrente è ritenere concluso un preliminare in base a scambi di messaggi che preannunciano la firma, o a scritture prive del prezzo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1325, n. 4, c.c. include la forma tra i requisiti del contratto quando prescritta a pena di nullità, e l’art. 1418 c.c. ne sanziona il difetto. L’art. 1351 c.c. estende la forma al preliminare, l’art. 1352 c.c. disciplina la forma convenzionale e l’art. 1392 c.c. la forma della procura. Gli artt. 2699 e 2702 c.c. definiscono atto pubblico e scrittura privata; gli artt. 2724 e 2725 c.c. limitano la prova per testimoni dei contratti formali; gli artt. 2643 e 2657 c.c. collegano la forma alla trascrizione. Per la donazione vale la regola più rigorosa dell’art. 782 c.c., che esige l’atto pubblico, e l’art. 2932 c.c. presuppone un preliminare valido anche sotto il profilo formale.