Art. 1348 c.c. Cose future
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
1. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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