Art. 1348 c.c. Cose future

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.