Art. 1346 c.c. Requisiti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
1. L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1346 c.c. apre la sezione del libro quarto dedicata all’oggetto del contratto, che l’art. 1325 c.c. annovera tra i requisiti essenziali. La norma richiede che l’oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile, e la sua mancanza comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, c.c. Per oggetto si intende, secondo la lettura prevalente, il contenuto del regolamento negoziale e, in particolare, il bene o la prestazione su cui l’accordo incide.
La ratio è garantire la serietà e la coercibilità del vincolo: un contratto che non consente di sapere che cosa le parti debbano dare o fare non può essere eseguito né fatto valere in giudizio. Le successive disposizioni (artt. 1347-1349 c.c.) precisano la regola per la prestazione inizialmente impossibile, le cose future e la determinazione affidata a un terzo. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma pone quattro requisiti:
La determinabilità esclude che l’individuazione possa essere rimessa a un successivo accordo delle parti o alla scelta arbitraria di una di esse: in tal caso manca un vero consenso sul contenuto essenziale e il contratto è nullo.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda il preliminare di compravendita immobiliare. Poiché il preliminare obbliga a concludere il definitivo, non serve l’indicazione completa di dati catastali e confini: basta che dal documento risulti, anche mediante rinvio a elementi esterni idonei, a quale bene le parti abbiano inteso riferirsi. Il rigore aumenta però per due ragioni. Trattandosi di contratto a forma scritta vincolata, i criteri di individuazione devono risultare dallo scritto e non possono ricavarsi dal comportamento successivo delle parti, né da un frazionamento o da una scelta futura. Inoltre, se il promissario chiede la sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c., il bene deve essere indicato con precisione, perché la sentenza deve corrispondere al contratto. Quando le parti rinviano a una planimetria qualificata come parte integrante, la sua mancata produzione in giudizio non può essere supplita da altri elementi e comporta la nullità per indeterminatezza.
Altro ambito tipico è la fideiussione per obbligazioni future (fideiussione omnibus), la cui determinabilità è oggi assicurata dall’indicazione dell’importo massimo garantito prescritta dall’art. 1938 c.c. Quanto alla liceità, gli immobili privi di regolarità urbanistica non sono di per sé oggetto illecito o impossibile: la loro circolazione è regolata dalla specifica nullità testuale prevista dalla legislazione urbanistica.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1325, n. 3, c.c. colloca l’oggetto tra i requisiti del contratto e l’art. 1418, secondo comma, c.c. ne sanziona la mancanza con la nullità. L’art. 1347 c.c. salva il contratto la cui prestazione, inizialmente impossibile, diventi possibile prima della condizione o del termine; l’art. 1348 c.c. ammette le prestazioni di cose future, e l’art. 1349 c.c. disciplina la determinazione rimessa a un terzo arbitratore. Nella compravendita gli artt. 1473 e 1474 c.c. offrono criteri per la determinazione del prezzo. L’art. 1938 c.c. impone l’importo massimo nella fideiussione per obbligazioni future e l’art. 1284 c.c. la forma scritta per gli interessi ultralegali. Per gli immobili rilevano l’art. 2932 c.c. e, quanto alla regolarità urbanistica, l’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.