Art. 1346 c.c. Requisiti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1346 c.c. apre la sezione del libro quarto dedicata all’oggetto del contratto, che l’art. 1325 c.c. annovera tra i requisiti essenziali. La norma richiede che l’oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile, e la sua mancanza comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, c.c. Per oggetto si intende, secondo la lettura prevalente, il contenuto del regolamento negoziale e, in particolare, il bene o la prestazione su cui l’accordo incide.

La ratio è garantire la serietà e la coercibilità del vincolo: un contratto che non consente di sapere che cosa le parti debbano dare o fare non può essere eseguito né fatto valere in giudizio. Le successive disposizioni (artt. 1347-1349 c.c.) precisano la regola per la prestazione inizialmente impossibile, le cose future e la determinazione affidata a un terzo. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma pone quattro requisiti:

  • possibilità: la prestazione deve poter essere eseguita, materialmente e giuridicamente; l’impossibilità rilevante è quella originaria e assoluta, mentre la semplice eventualità che la prestazione divenga impossibile non rende nullo il contratto;
  • liceità: l’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, secondo gli stessi parametri che l’art. 1343 c.c. applica alla causa;
  • determinatezza: l’oggetto è individuato con precisione già nel contratto;
  • determinabilità: l’oggetto non è ancora individuato, ma il contratto contiene criteri oggettivi, il rinvio a elementi esterni o l’indicazione di un terzo idonei a individuarlo senza ulteriori accordi.

La determinabilità esclude che l’individuazione possa essere rimessa a un successivo accordo delle parti o alla scelta arbitraria di una di esse: in tal caso manca un vero consenso sul contenuto essenziale e il contratto è nullo.

Profili applicativi

Il contenzioso più frequente riguarda il preliminare di compravendita immobiliare. Poiché il preliminare obbliga a concludere il definitivo, non serve l’indicazione completa di dati catastali e confini: basta che dal documento risulti, anche mediante rinvio a elementi esterni idonei, a quale bene le parti abbiano inteso riferirsi. Il rigore aumenta però per due ragioni. Trattandosi di contratto a forma scritta vincolata, i criteri di individuazione devono risultare dallo scritto e non possono ricavarsi dal comportamento successivo delle parti, né da un frazionamento o da una scelta futura. Inoltre, se il promissario chiede la sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c., il bene deve essere indicato con precisione, perché la sentenza deve corrispondere al contratto. Quando le parti rinviano a una planimetria qualificata come parte integrante, la sua mancata produzione in giudizio non può essere supplita da altri elementi e comporta la nullità per indeterminatezza.

Altro ambito tipico è la fideiussione per obbligazioni future (fideiussione omnibus), la cui determinabilità è oggi assicurata dall’indicazione dell’importo massimo garantito prescritta dall’art. 1938 c.c. Quanto alla liceità, gli immobili privi di regolarità urbanistica non sono di per sé oggetto illecito o impossibile: la loro circolazione è regolata dalla specifica nullità testuale prevista dalla legislazione urbanistica.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 2015, n. 23668: nel preliminare relativo a una porzione di un terreno più ampio, la determinabilità richiede che lo scritto indichi l’ubicazione del bene, il criterio per individuarlo o il terzo che vi deve provvedere; il criterio non può essere ricavato dal comportamento successivo delle parti.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 gennaio 2017, n. 104: nei contratti a forma vincolata l’oggetto è determinabile solo se individuabile con certezza in base agli elementi contenuti nello scritto; è nullo il preliminare che rinvia l’individuazione dell’area a un futuro frazionamento, anche se poi approvato per iscritto.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 24 gennaio 2020, n. 1626: il preliminare può indicare il bene in modo incompleto, purché la volontà delle parti sia ricostruibile anche per relationem; se però esse richiamano una planimetria come parte integrante dell’accordo, la sua mancata produzione non può essere supplita da altri elementi e determina la nullità.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1 marzo 2024, n. 5536: non sono indispensabili confini e dati catastali, bastando qualunque criterio idoneo a identificare il bene in modo univoco, come strade, proprietà confinanti e rinvio a una dichiarazione di successione; l’indicazione completa è necessaria solo quando si chiede la sentenza ex art. 2932 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 8 giugno 2026, n. 18609: è nullo il preliminare di permuta di unità da costruire che rimette la loro concreta individuazione a un futuro accordo tra le parti; superficie commerciale e planimetria tipo non bastano se non consentono di stabilire quali unità spettino al promissario.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 aprile 2026, n. 12037: la fideiussione omnibus è nulla per indeterminatezza dell’importo massimo garantito quando copre obbligazioni condizionali e future non determinabili a priori, pur se risultanti dal testo della garanzia.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 marzo 2019, n. 8230: la nullità degli atti di trasferimento di edifici prevista dalla legislazione urbanistica è testuale e colpisce la mancata menzione del titolo abilitativo esistente e riferibile all’immobile; l’irregolarità urbanistica non integra illiceità o impossibilità dell’oggetto della compravendita.

Rapporti con altre norme

L’art. 1325, n. 3, c.c. colloca l’oggetto tra i requisiti del contratto e l’art. 1418, secondo comma, c.c. ne sanziona la mancanza con la nullità. L’art. 1347 c.c. salva il contratto la cui prestazione, inizialmente impossibile, diventi possibile prima della condizione o del termine; l’art. 1348 c.c. ammette le prestazioni di cose future, e l’art. 1349 c.c. disciplina la determinazione rimessa a un terzo arbitratore. Nella compravendita gli artt. 1473 e 1474 c.c. offrono criteri per la determinazione del prezzo. L’art. 1938 c.c. impone l’importo massimo nella fideiussione per obbligazioni future e l’art. 1284 c.c. la forma scritta per gli interessi ultralegali. Per gli immobili rilevano l’art. 2932 c.c. e, quanto alla regolarità urbanistica, l’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.