Art. 1347 c.c. Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.