Art. 1324 c.c. Norme applicabili agli atti unilaterali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.