Art. 1322 c.c. Autonomia contrattuale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1322 c.c., collocato tra le disposizioni preliminari del titolo II del libro quarto dedicato ai contratti in generale, consacra il principio di autonomia contrattuale: il potere dei privati di regolare da sé i propri interessi patrimoniali, scegliendo se contrattare, con chi e con quale contenuto. È l’espressione civilistica della libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost., che la stessa norma costituzionale vuole non in contrasto con l’utilità sociale.
La disposizione distingue due livelli di libertà. Il primo comma riguarda la determinazione del contenuto dei contratti, anche tipici; il secondo consente di creare figure nuove, i contratti atipici o innominati, a condizione che perseguano interessi meritevoli di tutela. Il richiamo alle norme corporative, ancora presente nel testo, è privo di effetto dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo.
Contenuto della disposizione
Il giudizio di meritevolezza non coincide con il controllo di liceità della causa: un contratto può essere lecito e tuttavia non meritare protezione perché il risultato pratico perseguito contrasta con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che reggono i rapporti privati. Il parametro di riferimento è la causa concreta, intesa come la sintesi degli interessi che il singolo contratto è diretto a realizzare, al di là dello schema astratto. La sanzione per il contratto o la clausola immeritevole è la nullità, totale o parziale (art. 1419 c.c.).
Profili applicativi
Nella pratica l’art. 1322 c.c. è invocato soprattutto per contestare clausole o contratti percepiti come squilibrati: polizze con clausola claims made, prodotti finanziari complessi, indicizzazioni a valute estere. L’errore più frequente è fondare l’eccezione di immeritevolezza sulla scarsa convenienza dell’affare, sull’oscurità della clausola o sulla sua aleatorietà: tali circostanze, da sole, non bastano. Il contraente che abbia accettato liberamente e consapevolmente un assetto sfavorevole non trova tutela nell’art. 1322 c.c., ma eventualmente nei rimedi contro i vizi del consenso, nella violazione degli obblighi informativi o nella disciplina consumeristica delle clausole abusive.
Occorre inoltre verificare preliminarmente se il contratto sia davvero atipico: quando la pattuizione costituisce una variante consentita di un tipo legale, il controllo si sposta sul primo comma e riguarda la conformità ai limiti di legge, non la meritevolezza. Spetta a chi deduce l’immeritevolezza allegare gli elementi concreti da cui desumere lo scopo pratico contrario all’ordinamento; il giudice deve condurre l’indagine sul testo contrattuale con i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1321 c.c. definisce il contratto e l’art. 1323 c.c. assoggetta tutti i contratti, tipici e atipici, alle norme generali del titolo II. I limiti richiamati dal primo comma si concretano nelle cause di nullità degli artt. 1343-1345 e 1418 c.c., mentre l’art. 1419 c.c. regola la nullità parziale e la sostituzione automatica delle clausole. L’art. 1339 c.c. consente l’inserzione di clausole imposte dalla legge e gli artt. 1341 e 1342 c.c. disciplinano le condizioni generali di contratto; per i contratti con i consumatori operano gli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’art. 41 Cost. fonda la libertà contrattuale e i suoi limiti di utilità sociale, e l’art. 2 Cost. offre il fondamento dei doveri di solidarietà su cui poggia il giudizio di meritevolezza.