Art. 1321 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1321 c.c. apre il titolo II del libro quarto, dedicato ai contratti in generale, e ne offre la definizione legale: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Si tratta di una norma definitoria, priva di un precetto autonomo, che delimita però il campo di applicazione dell’intera disciplina generale contenuta negli artt. 1321-1469 c.c. e, attraverso l’art. 1324 c.c., ne consente l’estensione, in quanto compatibile, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.

La definizione esprime il principio dell’autonomia privata: l’ordinamento riconosce ai privati il potere di darsi regole vincolanti nei rapporti economici, attribuendo all’accordo forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.). Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La definizione si compone di tre elementi:

  • l’accordo, cioè l’incontro di volontà convergenti, che l’art. 1325 c.c. pone al primo posto tra i requisiti essenziali accanto a causa, oggetto e, quando prescritta a pena di nullità, forma; le sue modalità di formazione sono regolate dagli artt. 1326 e seguenti;
  • la pluralità di parti: la parte è un centro di interessi, non necessariamente una sola persona, sicché più soggetti possono costituire una medesima parte; il contratto può essere bilaterale o plurilaterale, e in quest’ultimo caso, se con comunione di scopo, è soggetto alle regole speciali degli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.;
  • la patrimonialità del rapporto: l’effetto deve riguardare un rapporto suscettibile di valutazione economica; non è invece necessario che sia patrimoniale l’interesse del creditore (art. 1174 c.c.).

I tre verbi descrivono le funzioni possibili: costituire un rapporto nuovo (la vendita, la locazione), regolare un rapporto esistente modificandone il contenuto (la transazione, la modifica del prezzo), estinguere un rapporto in essere (il mutuo dissenso, la novazione). La patrimonialità distingue il contratto dagli accordi di diritto familiare a contenuto personale, come quelli sui doveri coniugali o sull’affidamento dei figli, che restano fuori dalla disciplina contrattuale.

Profili applicativi

La questione pratica più frequente riguarda il momento in cui un’intesa diventa contratto. Nelle trattative complesse le parti redigono spesso una minuta o puntuazione, cioè un documento che fissa i punti già concordati. Di regola essa ha valore solo storico e probatorio delle trattative, ma può dimostrare un contratto già concluso se contiene gli elementi essenziali e risulta, anche dal comportamento successivo univoco delle parti, la volontà di vincolarsi definitivamente. La puntuazione va distinta dal contratto preliminare, che obbliga a stipulare il definitivo, e dal patto di opzione, che rende irrevocabile la proposta di una parte.

Altro terreno di applicazione è quello degli accordi patrimoniali tra coniugi in occasione della crisi familiare. Accanto alle pattuizioni che attuano il dovere di mantenimento, modificabili dal giudice, i coniugi possono stipulare veri contratti, anche atipici ex art. 1322 c.c., per sistemare i rapporti economici pregressi: questi restano soggetti alle regole dei negozi, compresa l’azione revocatoria dei creditori. Sono invece nulli i patti stipulati in vista di un futuro divorzio, per contrasto con l’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Errori ricorrenti sono confondere lo scambio di bozze con la conclusione del contratto e trascurare il comportamento posteriore delle parti, che il giudice valuta ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 2005, n. 910: per il vincolo definitivo occorre l’intesa su tutti gli elementi, anche accessori, quando le parti ne abbiano rinviato la determinazione; persino un assetto negoziale completo può essere solo preparatorio se manca la volontà attuale di considerare concluso il contratto, da accertare valutando anche la condotta successiva.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 23 maggio 2023, n. 14111: nei contratti a formazione progressiva vanno distinti opzione, puntuazione e preliminare; la puntuazione parziale fa presumere il mancato accordo, quella completa ne fa presumere il perfezionamento, salvo prova contraria tratta anche dal comportamento successivo e univoco delle parti.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 2 luglio 2020, n. 13610: il contratto si perfeziona di regola con l’accordo su tutti gli elementi, principali e secondari, salvo che le parti abbiano considerato irrilevanti i punti ancora aperti; uno scambio di comunicazioni orali e di posta elettronica può restare nella fase della puntuazione.
  • Cassazione civile, sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909: nella separazione consensuale convivono accordi che trovano causa nella separazione, modificabili per fatti sopravvenuti, e accordi che vi trovano mera occasione, espressione dell’autonomia contrattuale ex art. 1321 c.c., vincolanti ai sensi dell’art. 1372 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 22 luglio 2024, n. 20034: i patti che costituiscono il contenuto eventuale della separazione, volti a regolare situazioni patrimoniali, seguono la disciplina dei negozi giuridici e il giudice non può revocarli né modificarli; la loro individuazione richiede l’interpretazione della comune intenzione delle parti.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26127: l’accordo traslativo tra coniugi recepito nella sentenza di separazione conserva natura di atto contrattuale privato ed è esposto all’azione revocatoria dei creditori; l’onerosità non discende dall’astratto obbligo di mantenimento, ma deve risultare in concreto.
  • Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 28 giugno 2022, n. 20745: gli accordi con cui i coniugi regolano in anticipo i rapporti patrimoniali in vista di un eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, perché contrari all’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Rapporti con altre norme

L’art. 1322 c.c. riconosce l’autonomia contrattuale e ammette i contratti atipici purché diretti a interessi meritevoli di tutela; l’art. 1323 c.c. assoggetta tutti i contratti alle norme generali; l’art. 1324 c.c. estende queste ultime agli atti unilaterali patrimoniali. L’art. 1325 c.c. elenca i requisiti, la cui mancanza determina nullità (art. 1418 c.c.); gli artt. 1326-1342 c.c. regolano la conclusione; l’art. 1372 c.c. fissa la forza vincolante; gli artt. 1362-1371 c.c. disciplinano l’interpretazione. L’art. 1337 c.c. sanziona la scorrettezza nella fase delle trattative con la responsabilità precontrattuale; l’art. 1351 c.c. regola la forma del preliminare e l’art. 1331 c.c. l’opzione. Sul versante familiare, l’art. 160 c.c. sancisce l’inderogabilità dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio.