Art. 1321 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
1. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1321 c.c. apre il titolo II del libro quarto, dedicato ai contratti in generale, e ne offre la definizione legale: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Si tratta di una norma definitoria, priva di un precetto autonomo, che delimita però il campo di applicazione dell’intera disciplina generale contenuta negli artt. 1321-1469 c.c. e, attraverso l’art. 1324 c.c., ne consente l’estensione, in quanto compatibile, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.
La definizione esprime il principio dell’autonomia privata: l’ordinamento riconosce ai privati il potere di darsi regole vincolanti nei rapporti economici, attribuendo all’accordo forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.). Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La definizione si compone di tre elementi:
I tre verbi descrivono le funzioni possibili: costituire un rapporto nuovo (la vendita, la locazione), regolare un rapporto esistente modificandone il contenuto (la transazione, la modifica del prezzo), estinguere un rapporto in essere (il mutuo dissenso, la novazione). La patrimonialità distingue il contratto dagli accordi di diritto familiare a contenuto personale, come quelli sui doveri coniugali o sull’affidamento dei figli, che restano fuori dalla disciplina contrattuale.
Profili applicativi
La questione pratica più frequente riguarda il momento in cui un’intesa diventa contratto. Nelle trattative complesse le parti redigono spesso una minuta o puntuazione, cioè un documento che fissa i punti già concordati. Di regola essa ha valore solo storico e probatorio delle trattative, ma può dimostrare un contratto già concluso se contiene gli elementi essenziali e risulta, anche dal comportamento successivo univoco delle parti, la volontà di vincolarsi definitivamente. La puntuazione va distinta dal contratto preliminare, che obbliga a stipulare il definitivo, e dal patto di opzione, che rende irrevocabile la proposta di una parte.
Altro terreno di applicazione è quello degli accordi patrimoniali tra coniugi in occasione della crisi familiare. Accanto alle pattuizioni che attuano il dovere di mantenimento, modificabili dal giudice, i coniugi possono stipulare veri contratti, anche atipici ex art. 1322 c.c., per sistemare i rapporti economici pregressi: questi restano soggetti alle regole dei negozi, compresa l’azione revocatoria dei creditori. Sono invece nulli i patti stipulati in vista di un futuro divorzio, per contrasto con l’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Errori ricorrenti sono confondere lo scambio di bozze con la conclusione del contratto e trascurare il comportamento posteriore delle parti, che il giudice valuta ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1322 c.c. riconosce l’autonomia contrattuale e ammette i contratti atipici purché diretti a interessi meritevoli di tutela; l’art. 1323 c.c. assoggetta tutti i contratti alle norme generali; l’art. 1324 c.c. estende queste ultime agli atti unilaterali patrimoniali. L’art. 1325 c.c. elenca i requisiti, la cui mancanza determina nullità (art. 1418 c.c.); gli artt. 1326-1342 c.c. regolano la conclusione; l’art. 1372 c.c. fissa la forza vincolante; gli artt. 1362-1371 c.c. disciplinano l’interpretazione. L’art. 1337 c.c. sanziona la scorrettezza nella fase delle trattative con la responsabilità precontrattuale; l’art. 1351 c.c. regola la forma del preliminare e l’art. 1331 c.c. l’opzione. Sul versante familiare, l’art. 160 c.c. sancisce l’inderogabilità dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio.