Art. 1323 c.c. Norme regolatrici dei contratti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
1. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1323 c.c. stabilisce che tutti i contratti, anche quelli che non appartengono ai tipi dotati di una disciplina particolare, sono soggetti alle norme generali del titolo II del libro quarto (artt. 1321-1469 c.c.). È una norma di raccordo sistematico, che costruisce la disciplina del contratto su due livelli: una parte generale, comune a ogni accordo patrimoniale, e le discipline dei singoli contratti (vendita, locazione, appalto, mandato e così via), dettate dal codice o da leggi speciali.
La disposizione completa l’art. 1322 c.c.: riconosciuta l’autonomia delle parti di creare contratti atipici, l’ordinamento non li lascia privi di regole, ma li sottopone alle norme generali su conclusione, requisiti, effetti, interpretazione, invalidità e risoluzione. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma ha due destinatari:
Nell’applicazione ai contratti atipici la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri. Se il contratto combina elementi di più tipi (contratto misto), si applica di regola la disciplina del tipo prevalente, secondo la cosiddetta teoria dell’assorbimento, senza escludere le norme del tipo recessivo compatibili con essa. Se invece il contratto è autenticamente nuovo, possono applicarsi in via analogica le norme di un contratto tipico affine, quando il rapporto presenti situazioni analoghe a quelle da esso regolate.
Profili applicativi
Le questioni pratiche nascono quasi sempre dalla qualificazione. Il giudice non è vincolato dal nome dato al contratto dalle parti: ricostruisce prima la comune volontà, poi la confronta con i tipi legali. Da questa operazione dipendono conseguenze rilevanti, come il termine di prescrizione (annuale per la garanzia della vendita, biennale per l’appalto, annuale per il trasporto), la competenza o l’applicabilità di regole speciali sul recesso.
Per i contratti tipici, l’errore frequente è ritenere che la disciplina speciale assorba ogni rimedio. La garanzia per vizi nell’appalto, ad esempio, integra ma non esclude la disciplina generale dell’inadempimento: se l’opera non è ultimata, il committente può chiedere la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. Per i contratti atipici, l’errore opposto è invocarne la nullità per il solo fatto che manchi un elemento caratteristico del tipo a cui somigliano: l’assenza di quell’elemento indica soltanto che il contratto è atipico, e la sua disciplina va ricavata dalle clausole e dalla parte generale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1323 c.c. presuppone la definizione dell’art. 1321 c.c. e l’autonomia contrattuale dell’art. 1322 c.c.; l’art. 1324 c.c. estende le norme generali, in quanto compatibili, agli atti unilaterali patrimoniali. La parte generale comprende le regole sulla conclusione (artt. 1326 ss.), sui requisiti (artt. 1325 ss.), sugli effetti (artt. 1372 ss.), sull’interpretazione (artt. 1362 ss.), sulla nullità e l’annullabilità (artt. 1418 ss.) e sulla risoluzione (artt. 1453 ss. c.c.). Per i contratti con i consumatori, la parte generale è affiancata dalle regole del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).