Art. 1320 c.c. Estinzione parziale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
2. La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.