Art. 1265 c.c. Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.

2. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.