Art. 1264 c.c. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

2. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1264 c.c. si colloca nel capo V del titolo I del libro quarto, dedicato alla cessione dei crediti, e regola il momento dal quale il trasferimento del credito diventa efficace nei confronti del debitore ceduto. La cessione è un contratto consensuale tra cedente e cessionario che, ai sensi dell’art. 1260 c.c., non richiede il consenso del debitore: il credito passa al cessionario per effetto del solo accordo. Il debitore, tuttavia, è estraneo al contratto e potrebbe ignorarlo; la norma tutela perciò il suo affidamento, stabilendo che egli è vincolato verso il nuovo creditore solo quando abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata, e protegge al tempo stesso il cessionario contro i pagamenti eseguiti in mala fede al cedente.

La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice. Le leggi speciali ne hanno però adattato l’applicazione a fenomeni di massa, come le cessioni in blocco di crediti bancari (art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e le operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo della notificazione individuale.

Contenuto della disposizione

Il primo comma individua due fatti, tra loro alternativi, che rendono la cessione efficace verso il debitore:

  • accettazione: dichiarazione del debitore che prende atto del trasferimento; se pura e semplice, comporta le conseguenze dell’art. 1248 c.c. in materia di compensazione;
  • notificazione: comunicazione al debitore dell’avvenuta cessione, che può provenire indifferentemente dal cedente o dal cessionario.

La notificazione non coincide con l’omonimo istituto processuale: è un atto a forma libera di natura recettizia, cioè efficace quando giunge a conoscenza del destinatario, e può consistere in qualunque atto idoneo a rendere il debitore consapevole del mutamento del creditore, compresa la citazione in giudizio o l’intimazione di pagamento del cessionario. Non è necessario trasmettere l’originale o la copia autentica del contratto di cessione, purché il debitore sia messo in condizione di identificare il credito ceduto e il nuovo titolare.

Il secondo comma introduce un correttivo: anche in mancanza di notificazione o accettazione, il pagamento eseguito al cedente non libera il debitore se il cessionario prova che questi era comunque a conoscenza della cessione. La conoscenza di fatto non attribuisce al cessionario la piena legittimazione verso il debitore, ma impedisce a quest’ultimo di invocare la buona fede ai sensi dell’art. 1189 c.c. Prima della notificazione, dell’accettazione o della conoscenza, il pagamento al cedente è invece liberatorio, e il cessionario potrà rivalersi soltanto su quest’ultimo.

Profili applicativi

Nella pratica del recupero crediti la norma rileva soprattutto sotto tre profili. Il primo riguarda la distinzione tra efficacia e prova della cessione: la notificazione serve solo a escludere l’effetto liberatorio del pagamento al cedente e non dimostra che il trasferimento sia avvenuto. Se il debitore contesta specificamente l’esistenza della cessione o l’inclusione del proprio debito in una cessione in blocco, il cessionario deve provare il contratto di cessione, anche con presunzioni; l’avviso in Gazzetta Ufficiale vale al più come indizio.

Il secondo profilo riguarda le eccezioni del debitore ceduto. Questi resta obbligato nei limiti in cui lo era verso il creditore originario e può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo, all’esatto adempimento e ai fatti estintivi o modificativi anteriori alla notificazione, all’accettazione o alla conoscenza di fatto; quelli successivi gli restano invece inopponibili. Sui rapporti interni tra cedente e cessionario il debitore può contestare soltanto l’esistenza e la validità esteriore della cessione.

Il terzo profilo riguarda il debitore che riceve comunicazioni contraddittorie: chi ha ricevuto regolare notificazione dal cessionario può confidarvi finché lo stesso cessionario non gli comunichi in modo inequivoco la retrocessione del credito. Errore frequente, da parte del debitore, è pagare al cedente dopo aver ricevuto la comunicazione, ritenendola informale o tardiva rispetto a pagamenti già programmati.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 settembre 2025, n. 25496: la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. è un atto a forma libera, che può essere compiuto dal cedente o dal cessionario e non richiede l’invio dell’atto di cessione; la comunicazione scritta del cessionario contenente gli elementi identificativi del credito basta a rendere non liberatori i successivi pagamenti al cedente, anche se eseguiti sul conto del cedente presso la stessa banca cessionaria.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 15 aprile 2026, n. 9656: la notificazione può essere eseguita anche da un terzo incaricato, senza bisogno di un mandato espresso; quando il debitore è una pubblica amministrazione, deve essere idonea a renderla consapevole del mutamento del creditore, e il pagamento al cedente eseguito dopo averla ricevuta non libera il debitore, neppure se ravvicinato nel tempo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 giugno 2023, n. 17944: la prova della notificazione è estranea al perfezionamento del trasferimento del credito, che, se contestato specificamente, va provato dal cessionario; nelle cessioni in blocco ex art. 58 del testo unico bancario la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale equivale alla notificazione ma non prova la cessione né l’inclusione del singolo credito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 22 settembre 2025, n. 25911: ribadisce la distinzione tra notificazione ex art. 1264 c.c. e prova del contratto di cessione, ritenendo insufficiente il solo estratto della Gazzetta Ufficiale a fronte della contestazione del debitore garante.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 3 luglio 2024, n. 18278: il debitore che ha ricevuto regolare notificazione della cessione può fare affidamento su di essa; il cedente che pretenda il pagamento assumendo la retrocessione o l’inesistenza della cessione deve provare una comunicazione certa e inequivoca proveniente dal cessionario.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 febbraio 2026, n. 2976: i fatti estintivi, modificativi o ostativi al pagamento sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notificazione; le irregolarità contributive del cedente emerse dopo la notifica non giustificano il rifiuto di pagare il cessionario, e la prova della loro anteriorità grava sul debitore.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 15 maggio 2026, n. 14479: l’accettazione pura e semplice preclude la compensazione con i controcrediti già esistenti e non dichiarati, ma non con quelli sorti in seguito dal medesimo rapporto; in mancanza di accettazione, la notificazione cristallizza la situazione ed esclude solo la compensazione con controcrediti posteriori.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 8 dicembre 2025, n. 31942: il debitore ceduto può opporre al cessionario anche l’inesistenza del credito, poiché il cessionario acquista i soli diritti volti alla realizzazione del credito; la fattura contestata vale solo come indizio.

Rapporti con altre norme

L’art. 1260 c.c. fonda la cedibilità del credito senza consenso del debitore e l’art. 1263 c.c. ne regola il trasferimento con privilegi, garanzie e accessori; l’art. 1265 c.c. risolve il conflitto tra più cessionari dello stesso credito a favore di chi ha per primo notificato la cessione o ottenuto l’accettazione con atto di data certa. Gli artt. 1266 e 1267 c.c. disciplinano la garanzia dell’esistenza del credito e della solvenza del debitore. L’art. 1248 c.c. coordina accettazione e notificazione con la compensazione, mentre l’art. 1189 c.c. tutela il pagamento al creditore apparente in buona fede. Fuori dal codice rilevano l’art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione e la legge 21 febbraio 1991, n. 52 sul factoring, oltre alle regole speciali sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione.