Art. 1264 c.c. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.
2. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1264 c.c. si colloca nel capo V del titolo I del libro quarto, dedicato alla cessione dei crediti, e regola il momento dal quale il trasferimento del credito diventa efficace nei confronti del debitore ceduto. La cessione è un contratto consensuale tra cedente e cessionario che, ai sensi dell’art. 1260 c.c., non richiede il consenso del debitore: il credito passa al cessionario per effetto del solo accordo. Il debitore, tuttavia, è estraneo al contratto e potrebbe ignorarlo; la norma tutela perciò il suo affidamento, stabilendo che egli è vincolato verso il nuovo creditore solo quando abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata, e protegge al tempo stesso il cessionario contro i pagamenti eseguiti in mala fede al cedente.
La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice. Le leggi speciali ne hanno però adattato l’applicazione a fenomeni di massa, come le cessioni in blocco di crediti bancari (art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e le operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo della notificazione individuale.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua due fatti, tra loro alternativi, che rendono la cessione efficace verso il debitore:
La notificazione non coincide con l’omonimo istituto processuale: è un atto a forma libera di natura recettizia, cioè efficace quando giunge a conoscenza del destinatario, e può consistere in qualunque atto idoneo a rendere il debitore consapevole del mutamento del creditore, compresa la citazione in giudizio o l’intimazione di pagamento del cessionario. Non è necessario trasmettere l’originale o la copia autentica del contratto di cessione, purché il debitore sia messo in condizione di identificare il credito ceduto e il nuovo titolare.
Il secondo comma introduce un correttivo: anche in mancanza di notificazione o accettazione, il pagamento eseguito al cedente non libera il debitore se il cessionario prova che questi era comunque a conoscenza della cessione. La conoscenza di fatto non attribuisce al cessionario la piena legittimazione verso il debitore, ma impedisce a quest’ultimo di invocare la buona fede ai sensi dell’art. 1189 c.c. Prima della notificazione, dell’accettazione o della conoscenza, il pagamento al cedente è invece liberatorio, e il cessionario potrà rivalersi soltanto su quest’ultimo.
Profili applicativi
Nella pratica del recupero crediti la norma rileva soprattutto sotto tre profili. Il primo riguarda la distinzione tra efficacia e prova della cessione: la notificazione serve solo a escludere l’effetto liberatorio del pagamento al cedente e non dimostra che il trasferimento sia avvenuto. Se il debitore contesta specificamente l’esistenza della cessione o l’inclusione del proprio debito in una cessione in blocco, il cessionario deve provare il contratto di cessione, anche con presunzioni; l’avviso in Gazzetta Ufficiale vale al più come indizio.
Il secondo profilo riguarda le eccezioni del debitore ceduto. Questi resta obbligato nei limiti in cui lo era verso il creditore originario e può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo, all’esatto adempimento e ai fatti estintivi o modificativi anteriori alla notificazione, all’accettazione o alla conoscenza di fatto; quelli successivi gli restano invece inopponibili. Sui rapporti interni tra cedente e cessionario il debitore può contestare soltanto l’esistenza e la validità esteriore della cessione.
Il terzo profilo riguarda il debitore che riceve comunicazioni contraddittorie: chi ha ricevuto regolare notificazione dal cessionario può confidarvi finché lo stesso cessionario non gli comunichi in modo inequivoco la retrocessione del credito. Errore frequente, da parte del debitore, è pagare al cedente dopo aver ricevuto la comunicazione, ritenendola informale o tardiva rispetto a pagamenti già programmati.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1260 c.c. fonda la cedibilità del credito senza consenso del debitore e l’art. 1263 c.c. ne regola il trasferimento con privilegi, garanzie e accessori; l’art. 1265 c.c. risolve il conflitto tra più cessionari dello stesso credito a favore di chi ha per primo notificato la cessione o ottenuto l’accettazione con atto di data certa. Gli artt. 1266 e 1267 c.c. disciplinano la garanzia dell’esistenza del credito e della solvenza del debitore. L’art. 1248 c.c. coordina accettazione e notificazione con la compensazione, mentre l’art. 1189 c.c. tutela il pagamento al creditore apparente in buona fede. Fuori dal codice rilevano l’art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione e la legge 21 febbraio 1991, n. 52 sul factoring, oltre alle regole speciali sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione.