Art. 1262 c.c. Documenti probatori del credito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

2. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.