Art. 1262 c.c. Documenti probatori del credito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
2. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.