Art. 1263 c.c. Accessori del credito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

2. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

3. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.