Art. 1260 c.c. Cedibilità dei crediti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
2. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1260 c.c. apre il capo V del titolo I del libro quarto, dedicato alla cessione dei crediti, e afferma il principio della libera trasferibilità del credito. Il diritto di credito è considerato un bene suscettibile di circolare come ogni altro elemento del patrimonio: il creditore può alienarlo, a titolo oneroso o gratuito, a un terzo (il cessionario), che subentra nella medesima posizione attiva del creditore originario (il cedente) nei confronti del debitore (il debitore ceduto).
La ratio è duplice. Da un lato, la norma favorisce la mobilizzazione della ricchezza rappresentata dai crediti, consentendo di monetizzarli prima della scadenza, di utilizzarli come garanzia o come strumento di pagamento. Dall’altro, il sacrificio imposto al debitore è minimo, perché per lui è di regola indifferente adempiere all’uno o all’altro creditore, e la sua posizione resta protetta dalle regole sulla notificazione e sull’opponibilità delle eccezioni.
Contenuto della disposizione
Il primo comma stabilisce che la cessione non richiede il consenso del debitore. Il contratto di cessione è un negozio a causa variabile (vendita, donazione, datio in solutum, garanzia), a struttura bilaterale tra cedente e cessionario, che si perfeziona con il solo scambio del consenso e produce immediatamente l’effetto traslativo. La notificazione al debitore o la sua accettazione, previste dall’art. 1264 c.c., non incidono sul perfezionamento della cessione, ma soltanto sulla sua efficacia nei confronti del ceduto, impedendo che questi si liberi pagando al cedente.
La libera cedibilità incontra due limiti legali:
Il secondo comma ammette il patto di incedibilità (pactum de non cedendo), con cui creditore e debitore escludono la trasferibilità del credito. Il patto ha efficacia obbligatoria tra le parti e non è opponibile al cessionario, salvo che si provi che questi lo conosceva al momento della cessione. La regola costituisce applicazione del principio di relatività del contratto (art. 1372 c.c.) e tutela l’affidamento del terzo nella normale circolazione dei crediti.
Profili applicativi
Nella pratica, la norma assume rilievo soprattutto nel contenzioso promosso dalle società cessionarie di crediti bancari deteriorati, acquistati con operazioni di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario). In questi giudizi la questione centrale è la prova della titolarità del credito: occorre distinguere la prova del contratto di cessione, la prova che lo specifico credito azionato vi sia incluso e la prova della notificazione al ceduto. La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione individuale, ma non dimostra di per sé né l’esistenza della cessione né l’inclusione del singolo rapporto.
La contestazione della titolarità del credito non riguarda la legittimazione ad agire in senso processuale, che si fonda sulla mera allegazione, ma il merito: se il cessionario non prova il proprio diritto, la domanda è rigettata. Errore frequente del debitore è difendersi nel merito senza contestare specificamente la titolarità, così attivando il principio di non contestazione; errore frequente del cessionario è produrre la documentazione sulla cessione tardivamente, oltre le preclusioni istruttorie.
Quanto al patto di incedibilità, l’onere di provare la conoscenza effettiva del divieto da parte del cessionario grava sul debitore ceduto che intenda opporlo. Una volta perfezionata la cessione, inoltre, il cedente non può più disporre del credito: gli accordi successivi con il debitore che ne riducano o estinguano l’oggetto non sono opponibili al cessionario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1261 c.c. vieta a magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati e notai di rendersi cessionari di diritti litigiosi rientranti nella competenza del loro ufficio; l’art. 1262 c.c. obbliga il cedente a consegnare i documenti probatori del credito; l’art. 1263 c.c. prevede il trasferimento automatico di privilegi, garanzie e accessori. Gli artt. 1264 e 1265 c.c. regolano l’efficacia della cessione verso il debitore ceduto e il conflitto tra più cessionari, mentre gli artt. 1266 e 1267 c.c. disciplinano la garanzia del cedente per l’esistenza del credito e, se pattuita, per la solvenza del debitore. Fuori dal codice, rilevano l’art. 58 TUB per le cessioni in blocco bancarie, la legge 21 febbraio 1991, n. 52, sul factoring e la legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti. Sul piano esecutivo e concorsuale, l’art. 2914, n. 2, c.c. rende inopponibili al creditore pignorante le cessioni notificate o accettate dopo il pignoramento.