Art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.