Art. 1223 c.c. Risarcimento del danno

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1223 c.c. apre, insieme agli artt. 1224-1229 c.c., la disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contenuta nel capo III del titolo I del libro quarto. La norma stabilisce che cosa debba essere risarcito e, nello stesso tempo, entro quali limiti: il risarcimento comprende tutte le conseguenze patrimoniali dannose dell’inadempimento, ma soltanto quelle che ne siano “conseguenza immediata e diretta”.

La disposizione, rimasta invariata dal 1942, esprime il principio di integrale riparazione: il creditore deve essere collocato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se l’obbligazione fosse stata esattamente adempiuta, senza però ricavare dal danno un arricchimento. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c., la regola si applica anche al risarcimento del danno da fatto illecito, costituendo così il criterio generale di selezione dei danni risarcibili nell’intero sistema della responsabilità civile.

Contenuto della disposizione

La norma individua due componenti del danno patrimoniale:

  • danno emergente (“perdita subita”): la diminuzione del patrimonio del creditore, come le spese sostenute, il valore del bene perduto, i costi per procurarsi altrove la prestazione;
  • lucro cessante (“mancato guadagno”): l’incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito e che l’inadempimento gli ha impedito di realizzare, come i profitti di un affare sfumato o i redditi non percepiti.

Il limite della conseguenza immediata e diretta esprime il nesso di causalità giuridica, che lega l’evento lesivo alle singole conseguenze pregiudizievoli e va distinto dalla causalità materiale, che lega la condotta all’evento. Secondo l’interpretazione consolidata, il limite non esclude i danni mediati e indiretti, purché rappresentino effetti normali dell’inadempimento secondo il criterio della regolarità causale, cioè secondo ciò che accade ordinariamente in situazioni analoghe.

Dalla stessa regola si ricava la cosiddetta compensatio lucri cum damno: se il medesimo fatto ha prodotto, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio per il danneggiato, quest’ultimo va considerato nel calcolo del danno, perché il risarcimento misura la differenza tra il patrimonio attuale e quello che vi sarebbe stato senza l’illecito.

Profili applicativi

Il danno risarcibile non coincide con l’inadempimento in sé: il creditore deve allegare e dimostrare le conseguenze pregiudizievoli concrete, poiché il sistema non ammette, di regola, un danno in re ipsa, cioè presunto per il solo fatto della violazione. Nelle obbligazioni di dare o di fare non professionale la lesione dell’interesse contrattuale coincide con l’inadempimento, e il creditore può limitarsi ad allegarlo; per le conseguenze ulteriori, e nelle obbligazioni professionali, deve invece provare il nesso causale.

Per il lucro cessante la prova deve fondarsi su elementi oggettivi e non su mere ipotesi: occorrono dati da cui desumere, con ragionevole probabilità, il guadagno che sarebbe stato realizzato. Quando il pregiudizio consiste nella perdita di una possibilità di risultato, si parla di perdita di chance, risarcibile se seria e apprezzabile. Errori frequenti sono la richiesta del rimborso di spese che il creditore avrebbe comunque sostenuto, l’omessa considerazione dei vantaggi già conseguiti, come indennizzi assicurativi, e la confusione tra prova dell’esistenza del danno e prova del suo ammontare, quest’ultima eventualmente surrogabile con la valutazione equitativa dell’art. 1226 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 dicembre 2022, n. 37512: il risarcimento ha funzione compensativa e non può configurarsi come danno in re ipsa; anche quando l’inadempimento coincide con la lesione dell’interesse contrattuale, risarcibili sono soltanto le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano secondo il nesso di causalità giuridica.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 3 febbraio 2025, n. 2520: nelle obbligazioni di dare o di fare non professionale la causalità materiale è assorbita nell’inadempimento, che il creditore deve solo allegare; per le conseguenze ulteriori, compresa la lesione di interessi estranei al contratto, grava invece sul creditore la prova della conseguenza immediata e diretta.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 24 dicembre 2024, n. 34414: nelle obbligazioni professionali il creditore deve provare il nesso di causalità materiale tra inadempimento ed evento e quello di causalità giuridica tra evento e danno conseguenza; la prova manca se resta incerto che il pregiudizio derivi dall’inadempimento anziché da fattori estranei all’incarico.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 24 ottobre 2023, n. 29425: le spese che il contraente aveva assunto a proprio carico non diventano ripetibili per il solo fatto della risoluzione imputabile all’altra parte; possono essere risarcite solo se provate come danno conseguenza dell’inadempimento.
  • Cassazione penale, sez. V, 22 giugno 2023, n. 27436: il danno risarcibile comprende anche le conseguenze mediate e indirette, purché costituiscano effetti normali dell’illecito secondo la regolarità causale; è escluso il pregiudizio derivante da una condotta diversa e autonoma rispetto al fatto accertato.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 luglio 2024, n. 18659: la compensatio lucri cum damno opera sul piano della causalità giuridica secondo la teoria differenziale; il vantaggio non può essere valutato isolatamente, ma va considerato unitariamente con la perdita nel determinare il pregiudizio netto.
  • Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 2023, n. 33900: richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che l’indennizzo assicurativo riscosso dal danneggiato va detratto dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile, e che la relativa deduzione costituisce eccezione in senso lato, proponibile anche in appello.

Rapporti con altre norme

L’art. 1218 c.c. fonda la responsabilità del debitore, mentre l’art. 1223 c.c. ne misura le conseguenze. L’art. 1224 c.c. disciplina il danno nelle obbligazioni pecuniarie, l’art. 1225 c.c. limita il risarcimento al danno prevedibile salvo il dolo, l’art. 1226 c.c. consente la liquidazione equitativa e l’art. 1227 c.c. regola il concorso del fatto colposo del creditore e il dovere di evitare il danno con l’ordinaria diligenza. Per l’illecito extracontrattuale l’art. 2056 c.c. richiama gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., mentre l’art. 2059 c.c. regola il danno non patrimoniale. Nell’assicurazione contro i danni, gli artt. 1905 e 1916 c.c. fondano il principio indennitario e la surrogazione dell’assicuratore, rilevanti ai fini della detrazione dei vantaggi.