Art. 1219 c.c. Costituzione in mora
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
2. Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1219 c.c. si colloca nel capo III del titolo I del libro quarto, dedicato all’inadempimento delle obbligazioni, e disciplina la costituzione in mora del debitore, cioè l’atto o il fatto che trasforma il semplice ritardo in un ritardo giuridicamente qualificato. La regola di fondo è che la scadenza del termine non basta, da sola, a produrre gli effetti della mora: il creditore deve manifestare per iscritto la volontà di ricevere la prestazione. La norma risponde all’esigenza di certezza, perché fissa con un atto documentato il momento dal quale il debitore risponde delle conseguenze più gravi del ritardo; al tempo stesso il secondo comma individua casi in cui l’intimazione sarebbe superflua o ingiustificata, e la mora si produce automaticamente.
Il testo è rimasto invariato dal 1942. Va però coordinato con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che fa decorrere gli interessi moratori dalla scadenza del termine senza necessità di intimazione.
Contenuto della disposizione
Il primo comma disciplina la mora ex persona: il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. L’unico requisito formale è la scrittura; non servono formule solenni, né la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario. L’atto deve indicare il debitore, esplicitare la pretesa e contenere una richiesta di adempimento che esprima in modo inequivoco la volontà del creditore di essere soddisfatto. È un atto recettizio, che produce effetto quando giunge a conoscenza del destinatario.
Il secondo comma prevede tre ipotesi di mora ex re, automatica:
Gli effetti della mora sono regolati da altre norme: il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1221 c.c.), deve gli interessi moratori sulle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.) e il risarcimento del danno da ritardo (art. 1223 c.c.). L’atto di costituzione in mora, inoltre, interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, c.c.
Profili applicativi
Nella pratica la lettera di messa in mora, spesso inviata per raccomandata o PEC dal difensore, assolve insieme alla funzione di costituire in mora e a quella di interrompere la prescrizione. Ne discende la necessità di redigerla con cura: semplici solleciti generici, privi di una richiesta di adempimento, non bastano. Non nuoce, invece, che la lettera prospetti anche una soluzione conciliativa. Sul piano probatorio il creditore deve dimostrare l’invio e la ricezione; la ricevuta di spedizione della raccomandata fonda una presunzione di arrivo al destinatario.
Questione ricorrente riguarda la distinzione tra obbligazioni portabili e chiedibili (quérables). La mora automatica dell’art. 1219, n. 3, c.c. opera solo per i debiti pecuniari liquidi o liquidabili con un semplice calcolo; per i crediti che richiedono un accertamento o una liquidazione giudiziale, l’obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore e occorre l’intimazione scritta. Lo stesso vale quando le parti, anche per comportamenti concludenti, abbiano pattuito il pagamento presso il debitore, e per i debiti delle pubbliche amministrazioni da pagare presso la tesoreria.
Errore frequente è estendere la mora ex re del fatto illecito all’inadempimento contrattuale: in questo caso, in mancanza di intimazione anteriore, gli accessori decorrono dalla domanda giudiziale, che vale come atto di costituzione in mora.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1219 c.c. presuppone l’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore e si coordina con l’art. 1220 c.c., che esclude la mora quando il debitore abbia fatto tempestivamente offerta della prestazione, e con l’art. 1222 c.c., secondo cui le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare. Gli effetti sono regolati dagli artt. 1221, 1223 e 1224 c.c.; il luogo dell’adempimento, decisivo per la mora ex re, è fissato dall’art. 1182 c.c. La mora del creditore è disciplinata, in modo speculare, dagli artt. 1206 ss. c.c. Sul versante della prescrizione rileva l’art. 2943, ultimo comma, c.c., e nella diffida ad adempiere dell’art. 1454 c.c. l’intimazione scritta si accompagna alla minaccia di risoluzione. Nelle transazioni commerciali la decorrenza automatica degli interessi è stabilita dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.