Art. 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1226 c.c. si inserisce nella disciplina del risarcimento del danno da inadempimento (artt. 1223-1229 c.c.) e attribuisce al giudice il potere di liquidare il danno secondo equità quando non sia possibile provarne con precisione l’ammontare. Attraverso il rinvio dell’art. 2056 c.c., la regola vale anche per il danno da fatto illecito, ed è lo strumento con cui si liquida, in larga parte, il danno non patrimoniale alla persona.

La norma, invariata dal 1942, risponde a un’esigenza di giustizia sostanziale: evitare che il danneggiato, dimostrata l’esistenza di un pregiudizio, resti privo di tutela per la sola impossibilità di quantificarlo con esattezza. Si tratta della cosiddetta equità integrativa o correttiva, che non sostituisce la regola di diritto ma ne completa l’applicazione nella fase della determinazione del valore monetario del danno.

Contenuto della disposizione

La liquidazione equitativa richiede due presupposti:

  • la certezza dell’esistenza del danno (an debeatur): il pregiudizio deve essere provato nella sua realtà dal danneggiato, secondo le regole ordinarie sull’onere della prova; l’equità non può supplire alla mancata dimostrazione che un danno vi sia stato;
  • l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provarne il preciso ammontare (quantum debeatur): l’ostacolo deve essere oggettivo e non dipendere dall’inerzia della parte, che è tenuta a fornire tutti gli elementi di quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre.

Sussistendo tali condizioni, il giudice esercita un potere discrezionale che è anche un dovere e che può attivare d’ufficio, senza bisogno di specifica domanda. Il potere si esercita nella sola fase di conversione del danno in denaro: la ricostruzione dei fatti resta un accertamento rigoroso, fondato sulle prove. La decisione deve indicare, almeno sommariamente, le circostanze considerate e i criteri adottati, così da rendere controllabile il percorso seguito; il giudizio è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Profili applicativi

Nel danno patrimoniale la valutazione equitativa interviene di frequente per il lucro cessante, per i danni da perdita di dati o documenti, per le lesioni dell’avviamento o per i pregiudizi la cui entità dipende da variabili non misurabili. Il danneggiato deve comunque produrre la documentazione disponibile, come scritture contabili, bilanci o fatture: se tali elementi esistono e non vengono prodotti, la domanda può essere respinta per difetto di prova, senza che l’equità possa colmare la lacuna.

Nel danno non patrimoniale alla persona l’equità è la regola, e la giurisprudenza la esercita mediante tabelle, tra le quali hanno assunto valore di riferimento nazionale quelle elaborate dal Tribunale di Milano. Il giudice deve applicarne la versione vigente al momento della decisione, anche in appello e anche senza istanza di parte, e può discostarsene in aumento solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, da motivare (cosiddetta personalizzazione). Per le lesioni derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria operano inoltre i criteri legali degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Errori ricorrenti sono la richiesta di liquidazione equitativa come rimedio a un’istruttoria carente e, sul versante del giudice, l’indicazione di una cifra priva di qualunque riferimento ai criteri utilizzati.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 19 novembre 2013, n. 25912: la liquidazione equitativa ha natura sussidiaria e presuppone la prova dell’esistenza di un danno economicamente valutabile e un’impossibilità di stima oggettiva e incolpevole; il giudice deve indicare le circostanze, i criteri economici e il ragionamento seguito, non bastando la mera indicazione dell’importo.
  • Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20889: il danneggiato deve fornire ogni elemento utile alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre; la disponibilità di documenti fiscali e contabili non prodotti esclude l’oggettiva impossibilità che legittima il ricorso all’equità.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 26 maggio 2022, n. 17118: occorre distinguere la prova dell’esistenza del danno, che grava sul danneggiato, dalla sua stima; accertato il pregiudizio e l’oggettiva difficoltà di quantificarlo, la liquidazione equitativa non è sindacabile in Cassazione se il giudice ha dato conto del percorso logico seguito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 26 luglio 2024, n. 20874: l’impossibilità di stima deve essere oggettiva e insuperabile; non è sufficiente l’insufficienza della documentazione quando la prova del quantum poteva essere fornita con mezzi ordinari, come nel caso dei beni di un’impresa appostati in bilancio.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 2 febbraio 2024, n. 3104: una volta accertato l’an, il giudice non può pronunciare un rigetto per mancata prova del quantum se la sua determinazione è obiettivamente impossibile o particolarmente difficoltosa, ma deve liquidare il danno in via equitativa anche d’ufficio, potere che spetta anche al giudice d’appello.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 settembre 2022, n. 26900: le tabelle milanesi costituiscono la concretizzazione della clausola generale dell’art. 1226 c.c. a garanzia di uniformità e prevedibilità delle decisioni; la loro omessa o erronea applicazione integra violazione di legge, salvo motivato scostamento per casi eccezionali.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 1 agosto 2025, n. 22183: il giudice d’appello che adotti il criterio tabellare deve applicarne d’ufficio la versione più aggiornata al momento della decisione, poiché le tabelle sono parametri del potere equitativo e il loro aggiornamento non richiede istanza di parte.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 maggio 2026, n. 15151: l’uso di criteri tabellari diffusi è corretta applicazione dell’art. 1226 c.c., mentre l’equità pura richiede una motivazione che esponga i criteri adottati; la personalizzazione in aumento esige circostanze specifiche che superino le conseguenze ordinarie già considerate dalle tabelle.

Rapporti con altre norme

L’art. 1223 c.c. delimita le conseguenze risarcibili, che l’art. 1226 c.c. consente di tradurre in denaro quando la prova del loro ammontare sia impossibile; l’art. 2056 c.c. estende entrambe le regole all’illecito extracontrattuale e l’art. 2059 c.c. regola il danno non patrimoniale, liquidato di norma in via equitativa. Sul piano processuale il potere si collega all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, mentre l’art. 432 c.p.c. prevede una regola analoga per le controversie di lavoro. L’art. 1227 c.c., sul concorso del creditore, incide sull’importo così determinato. Un’altra ipotesi di determinazione equitativa è prevista dall’art. 2045 c.c., che rimette al giudice la misura dell’indennità dovuta per il danno cagionato in stato di necessità.