Art. 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
1. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1226 c.c. si inserisce nella disciplina del risarcimento del danno da inadempimento (artt. 1223-1229 c.c.) e attribuisce al giudice il potere di liquidare il danno secondo equità quando non sia possibile provarne con precisione l’ammontare. Attraverso il rinvio dell’art. 2056 c.c., la regola vale anche per il danno da fatto illecito, ed è lo strumento con cui si liquida, in larga parte, il danno non patrimoniale alla persona.
La norma, invariata dal 1942, risponde a un’esigenza di giustizia sostanziale: evitare che il danneggiato, dimostrata l’esistenza di un pregiudizio, resti privo di tutela per la sola impossibilità di quantificarlo con esattezza. Si tratta della cosiddetta equità integrativa o correttiva, che non sostituisce la regola di diritto ma ne completa l’applicazione nella fase della determinazione del valore monetario del danno.
Contenuto della disposizione
La liquidazione equitativa richiede due presupposti:
Sussistendo tali condizioni, il giudice esercita un potere discrezionale che è anche un dovere e che può attivare d’ufficio, senza bisogno di specifica domanda. Il potere si esercita nella sola fase di conversione del danno in denaro: la ricostruzione dei fatti resta un accertamento rigoroso, fondato sulle prove. La decisione deve indicare, almeno sommariamente, le circostanze considerate e i criteri adottati, così da rendere controllabile il percorso seguito; il giudizio è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Profili applicativi
Nel danno patrimoniale la valutazione equitativa interviene di frequente per il lucro cessante, per i danni da perdita di dati o documenti, per le lesioni dell’avviamento o per i pregiudizi la cui entità dipende da variabili non misurabili. Il danneggiato deve comunque produrre la documentazione disponibile, come scritture contabili, bilanci o fatture: se tali elementi esistono e non vengono prodotti, la domanda può essere respinta per difetto di prova, senza che l’equità possa colmare la lacuna.
Nel danno non patrimoniale alla persona l’equità è la regola, e la giurisprudenza la esercita mediante tabelle, tra le quali hanno assunto valore di riferimento nazionale quelle elaborate dal Tribunale di Milano. Il giudice deve applicarne la versione vigente al momento della decisione, anche in appello e anche senza istanza di parte, e può discostarsene in aumento solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, da motivare (cosiddetta personalizzazione). Per le lesioni derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria operano inoltre i criteri legali degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Errori ricorrenti sono la richiesta di liquidazione equitativa come rimedio a un’istruttoria carente e, sul versante del giudice, l’indicazione di una cifra priva di qualunque riferimento ai criteri utilizzati.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1223 c.c. delimita le conseguenze risarcibili, che l’art. 1226 c.c. consente di tradurre in denaro quando la prova del loro ammontare sia impossibile; l’art. 2056 c.c. estende entrambe le regole all’illecito extracontrattuale e l’art. 2059 c.c. regola il danno non patrimoniale, liquidato di norma in via equitativa. Sul piano processuale il potere si collega all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, mentre l’art. 432 c.p.c. prevede una regola analoga per le controversie di lavoro. L’art. 1227 c.c., sul concorso del creditore, incide sull’importo così determinato. Un’altra ipotesi di determinazione equitativa è prevista dall’art. 2045 c.c., che rimette al giudice la misura dell’indennità dovuta per il danno cagionato in stato di necessità.