Art. 1222 c.c. Inadempimento di obbligazioni negative

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.