Art. 114 c.c. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
2. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.