Art. 114 c.c. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

2. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.