Art. 112 c.c. Rifiuto della celebrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

2. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi.

3. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.