Art. 115 c.c. Matrimonio del cittadino all’estero

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

2. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.