Art. 109 c.c. Celebrazione in un comune diverso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’art. 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’art. 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

2. La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.