Art. 107 c.c. Forma della celebrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

2. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.