Art. 107 c.c. Forma della celebrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
2. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.