Art. 6 T.U. Riscossione Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 31, comma 1, primo, quarto, quinto e sesto periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Periodo soppresso dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. periodo soppresso dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d’imposta.
Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.