Art. 11 T.U. Riscossione Differimento degli adempimenti e dei versamenti
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 37, comma 11-bis, primo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.