Art. 14 T.U. Riscossione Pagamento con mezzi diversi dal contante

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 23 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari convenzionati ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.