Art. 30 T.U. Riscossione Computo degli interessi in particolari fattispecie

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 3 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

1. In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l’imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l’autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.